Affinché sia riconosciuto il diritto delle ex moglie a percepire una quota della pensione di reversibilità del marito, non è necessario che al momento della morte di questi sia già passato in giudicato la sentenza che la riconosce il diritto alla percezione dell’assegno divorzile, essendo invece sufficiente che sia stata giudizialmente accertata la spettanza dell’esborso.
La corte di cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 4107/2018 che ha accolto il ricorso della prima moglie del de cuius. la ricorrente era stata sposta a lungo con il merito, dal quale aveva avuto due figli mentre l’uomo a seguito dell’intervenuto divorzio aveva contratto seconde nozze durante tuttavia, solo pochi mesi essendo lui successivamente deceduto.
Tuttavia, al momento del decesso era stato già pronunciato con una sentenza parziale il divorzio della prima moglie e il giudizio era continuato per la determinazione dell’assegno divorzile, nonostante l’esborso fosse stato riconoscimento in via provvisoria dal presidente del Tribunale.
Riconoscimento l’assegno, tuttavia prima il tribunale poi la Corte di appello avevano rigettato la domanda del ex volta al riconoscimento del diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità e del trattamento di fine rapporto spettante all’ex coniuge.
I giudici avevano ritenuto che la donna non fosse ancora titolare dell’assegno divorzile nel momento in cui era intervenuta la morte dell’ex marito presupposto richiesto dalla legge per l’accoglimento delle sue domande. La corte territoriali, in particolare aveva ritenuto che le fruizione dell’assegno fosse una condicio iuris stabilita dalla legge che dovesse essere concreta e attuale nel momento della domanda dovendosi trattare di un fatto preesistente.
Per problemi legali, informazioni e pratiche di ogni genere i lettori de la Pagina possono scrivermi o telefonare:
Falkenconsulting – Thurgauerstr. 117 – 8152 Glattpark
Dott. Giuseppe Privitera: +41435572850; +41786144344; [email protected]