Pene e detenzioni per chi consuma atti sessuali con minori al di sotto di 18 anni: la Svizzera rivede il Codice penale per adeguarsi agli altri stati occidentali e per soddisfare i requisiti richiesti dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuali
Dopo aver sottoscritto la convenzione del Consiglio d’Europa, il 16 giugno 2010, che impone ai Paesi firmatari di introdurre un divieto sulla prostituzione minorile, la Svizzera comincia a muovere i primi passi verso una ferrea tutela dei minori in tal senso. Nella Confederazione elvetica non era cosa illegale che una giovane ragazza di 16 anni vendesse il proprio corpo in cambio di denaro. Pur facendo scalpore, la pratica della prostituzione per le giovani dai 16 ai 18 anni, non era proibita, tanto che non era difficile incontrare minorenni sostare in punti strategici, più o meno frequentati, e conosciuti, in attesa dei clienti. Al fine di evitare tali scenari, già da tempo alcune città, come Ginevra, hanno iniziato la lotta contro la prostituzione minorile vietandola dai 16 ai 18 anni e imponendo l’obbligo di chiedere un’autorizzazione a chiunque volesse esercitare una qualsiasi forma di prostituzione, che viene rilasciata unicamente a donne maggiorenni. Tale prassi ormai rientra nella nuova legge cantonale sulla prostituzione.
Sull’esempio di Ginevra, la Svizzera si appresta a revisionare il Codice penale (CP) apportando delle modifiche sul fronte della prostituzione minorile per adempiere i requisiti per l’adesione alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuali. La Convenzione, infatti, impone agli Stati aderenti di punire segnatamente l’abuso sessuale di minori, la prostituzione minorile, la pedopornografia nonché il coinvolgimento di minori in spettacoli pornografici. In modo specifico la revisione del CP svizzero riguarderà il fatto che chiunque ricorrerà alle prestazioni sessuali di minori tra i 16 e i 18 anni in cambio di denaro in futuro sarà passibile di pena. Vediamo in dettaglio quali sono i punti del diritto penale svizzero che verranno cambiati.
Al fine di evitare la caduta nella prostituzione e proteggere i bambini e gli adolescenti, se prima erano puniti solamente coloro i quali pagavano prestazioni sessuali a minori di età inferiore dei 16 anni e con una differenza d’età di minimo 3 anni, adesso invece il ricorso a prestazioni sessuali di minori tra i 16 e i 18 anni in cambio di denaro sarà punito con una pena detentiva sino a tre anni; mentre non saranno invece puniti i minori coinvolti per i quali sono stati studiati programmi d’intervento per la protezione e il recupero che possono rientrare nelle competenze dei Cantoni. Sul mirino anche l’istigazione alla prostituzione. Infatti, è prevista una pena detentiva sino a dieci anni per protettori, gestori di postriboli o di agenzie di escort che agevolano o incoraggiano la prostituzione minorile per trarne vantaggi economici. Inoltre, la tutela di diritto penale contro un qualsiasi tipo di coinvolgimento sessuale di giovani al di sotto dei 18 anni, prevederà pesanti pene detentive fino a 5 anni per coloro i quali diffondono, fabbricano e renderanno accessibili materiale video o immagini con atti sessuali o violenti reali con minori. Invece per chi verrà trovato in possesso di questo tipo di materiale è prevista una pena detentiva sino a tre anni.