Se un committente recede da un contratto di appalto contro indennità, l’appaltatore non può chiedere un risarcimento per lavori, che non sono stati autorizzati dal committente.
Sentenza del Tribunale federale 4A_182/2014 del 16 luglio 2014
Le parti hanno concluso un contratto di appalto per l’installazione di una cucina nell’abitazione dei committenti. Nei mesi successivi però ci sono stati diversi cambiamenti di piano, che non sono stati autorizzati per iscritto dai committenti. In più anche l’appuntamento per l’installazione della cucina fu spostato diverse volte. Infine, pur l’appaltatore annunciando l’appuntamento definitivo per l’installazione, i committenti decisero di disdire il contratto undici giorni prima di questo termine.
In una perizia è stato osservato, che i cambiamenti di piano non erano essenziali e il contratto è stato eseguito accuratamente. Secondo l’istanza precedente al Tribunae fe, i committenti dovevano all’appaltatore un pagamento ridotto per i lavori svolti in base al articolo 377 CO. La somma di questo pagamento era però controverso.
Con un recesso secondo l’articolo 377 CO, l’appaltatore ha diritto ad un indennizzo per il materiale consegnato ed un’indennità per i lavori necessari fino al momento della disdetta. L’indennità dovuta fino a quel momento può essere ridotta sotto certe circostanze.
L’inizio dell’effettuazione può essere fissato contrattualmente dalle parti. In questo caso non era chiaro, se l’appaltatore poteva presupporre in buona fede, di poter ordinare la cucina. I committenti avevano segnalato per iscritto all’appaltatore, che i cambiamenti di piano per loro non sembravano corretti, scrivendo che il piano non era ben leggibile e che non lo avrebbero firmano senza sapere la chiara data dell’inizio dei lavori. L’appaltatore non poteva giudicare queste informazioni in buona fede come un’autorizzazione per l’inizio dei lavori. Perciò non vi era un consenso tra le parti sull’inizio concreto dell’installazione della cucina. Per questo motivo l’indennizzo per i lavori può ammontare al massimo ai lavori di preparazione; la cucina che è stata ordinata senza l’autorizzazione dei committenti, non deve essere pagata. Il caso è rimandato all’istanza precedente per una nuova considerazione e fissazione del pagamento d’appalto.
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