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Diritto

Recupero crediti tra Italia e Svizzera

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Dal 2011 il nostro studio legale è specializzato nel recupero di crediti “italiani” nei confronti di persone fisiche o giuridiche, residenti o, rispettivamente, con sede in Svizzera.
La procedura esecutiva in Svizzera è particolare sotto vari punti di vista e varia a seconda del fatto che il creditore sia in possesso o meno di un titolo esecutivo, quale una sentenza esecutiva, un decreto ingiuntivo esecutivo emesso da un Tribunale o un riconoscimento di debito firmato.
In ogni caso la procedura inizia con una richiesta di esecuzione, da inoltrare all’Ufficio di esecuzione competente, al che l’Ufficio di esecuzione notifica il cosiddetto precetto esecutivo al debitore. Ogni debitore ha la possibilità di interporre formale opposizione al precetto esecutivo entro dieci giorni dalla sua ricezione nei casi in cui il credito venga contestato; cosa che, nella prassi si verifica pressoché regolarmente. Quando ciò avviene, sarà il creditore che dovrà, nella procedura a seguire, comprovare l’esistenza e la regolarità del credito (vedi sotto). Nel caso in cui, invece, il debitore non si opponga al precetto esecutivo, l’esecuzione può proseguire su richiesta del creditore. In tal caso, l’Ufficio di esecuzione obbligherà il debitore a dichiarare la propria situazione economica, sulla base della quale si procederà o alla richiesta del pagamento immediato del debito, oppure alla dichiarazione di pignoramento dello stipendio o degli averi del debitore fino alla estinzione del debito.

1. Procedura in caso di opposizione senza titolo esecutivo
Nei casi in cui il credito non sia comprovato attraverso un valido titolo esecutivo (ad esempio: un contratto non viene considerato titolo esecutivo) e il debitore abbia fatto opposizione, il creditore procede con la formale richiesta di rigetto dell’opposizione stessa. In questi casi, la legge Svizzera prevede che si inizi la procedura obbligatoria del tentativo di conciliazione, su istanza del creditore presso il competente Giudice di pace (anche chiamato Autorità di conciliazione, a seconda del cantone). Il tentativo di conciliazione può portare ad una soluzione immediata della questione attraverso un accordo consensuale. Inoltre, fino al valore litigioso di CHF 2’000.- il Giudice di pace ha la possibilità di emanare una sentenza. Se il tentativo di conciliazione resta infruttuoso, il Giudice di pace emana un’autorizzazione ad agire, che permette al creditore di inoltrare un’azione creditoria con contestuale richiesta di rigetto dell’opposizione presso il Tribunale locale.

2. Procedura in caso di opposizione con titolo esecutivo
Se invece, a prova del debito sussiste una sentenza esecutiva, un decreto ingiuntivo (esecutivo) emesso da un Tribunale italiano o un riconoscimento di debito (titoli esecutivi), nei casi in cui il debitore si opponga al precetto esecutivo, si procede dinanzi alla competente autorità giuridica inoltrando la richiesta di exequatur del rispettivo titolo esecutivo italiano (riconoscimento della sentenza italiana) legata ad una formale richiesta di rigetto dell’opposizione. A tal proposito è necessario prestare particolare attenzione alla modalità di notifica degli atti giudiziari italiani in Svizzera. Se difatti tali atti sono stati inoltrati direttamente per posta a controparte, è probabile che la exequatur non venga concessa dalle autorità svizzere. Le notifiche degli atti giudiziari in svizzera devono sempre avvenire per il tramite delle autorità centrali cantonali per l’assistenza giudiziaria in materia civile o commerciale.
Si rende presente che, anche se il Tribunale federale svizzero ha riconosciuto che il decreto ingiuntivo italiano può essere dichiarato esecutivo in Svizzera, ciò non vale in tutti i casi. Nell’ambito della nostra prima consulenza sarà nostra premura chiarire se vi siano le basi, affinché il titolo esecutivo venga riconosciuto in Svizzera oppure no.
In alcuni casi, ben precisati nella Legge Svizzera di esecuzione e fallimenti (LEF), nel caso in cui il debitore sia residente in Italia, vi è anche la possibilità di chiedere il sequestro preventivo di beni appartenenti al debitore che si trovano in territorio svizzero.
Una volta concessa la exequatur e rigettata l’opposizione si prosegue con l’esecuzione come indicato sopra, ovvero attraverso l’Ufficio di esecuzione (cpv. 3, ultima parte).

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9 commenti

Osvaldo 30 November 2019 at 12:10

Buongiorno, solo una domanda ,c’è la possibilita di pignorare uno stipendio a una persona che risiede nella svizzera tedesca?

Rispondi
Giovanni 14 June 2020 at 12:32

Salve volevo un’informazione io non risiedo più in Svizzera però quando me ne sono andato avevo più precetti esecutivi in corso indebitamento che succede mi pignorano in Italia?io non possiedo nulla nemmeno una casa nemmeno una macchina che succede in questi casi?

Rispondi
Redazione 15 June 2020 at 16:50

Gentile Giovanni

Teoricamente è possibile escutere il debitore in Italia. Il creditore deve comunque valutare, prima di procedere se vale la pena, spendere soldi e tempo, se il debitore è nullatenente.

Avv. Dipl.-Jur. Dominique Calcò Labbruzzo
LAW by CALCÒ
CH-8046 Zürich
Mobile: 00 41 78 876 82 43

Rispondi
Rosanna 16 June 2020 at 20:55

Buonasera, vorrei un consulto in merito al pignoramento dello stipendio per omesso mantenimento ai figli da parte di un padre italiano che lavora stabilmente a Zurigo.
L’ordinanza del giudice ha già stabilito l’importo.
Potreste assistermi legalmente?

Rispondi
Gemma Alfieri 17 June 2020 at 13:24

Salve,
io ho notificato in Svizzera un atto di pignoramento sulla base di un titolo ormai esecutivo, ma la Credit Suisse nella dichiaarzione che avrebbe dovuto rendere non smentisce, né conferma l’esistenza del rapporto bancario con il mio debitore che, invece, alla sottoscritta risulta da una relazione investigativa espletata.
Come procedere per il recupero di tali somme?
Grazie

Rispondi
Luca 9 August 2022 at 11:41

Buongiorno,

vorrei un informazione…ho un lavoro in svizzera e alcuni precetti per il quale ho la carenza beni perchè il mio stipendio non è alto e quindi non pignorabile. Pensavo di trasferirmi in italia e fare frontaliere per rientrare delle spese..Cosa succede ai precetti che dovrò pagare e che sono in carenza beni? mi possono pignorare lo stipendio facendo un calcolo di spese piu basso?
Grazie

Rispondi
maria 11 August 2022 at 11:23

Buongiorno, volevo sapere se un pignoramento già esecutivo in italia del 5° dello stipendio è valido anche in caso di uno stipendio percepito in svizzera

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Marilena De Sario 16 October 2023 at 15:44

Salve volevo un’informazione mio fratello con passaporto svizzero non risiede più in Svizzera però quando é evaso era indebitato con esecutivi che succede ? lo pignorano in Italia? Lui per il momenti non possiede ancora nulla nemmeno una casa nemmeno una macchina che succede in questi casi?
E cosa succederà a morte di nostra madre con le eredità a mio fratello ?

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Sara 12 December 2023 at 14:54

Buon pomeriggio,
avrei necessità di un’informazione. Ho un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) emesso dal tribunale di Milano e regolarmente notificato a mezzo PEC a controparte, unitamente all’atto di precetto.
A seguito di diverse ricerche è emerso che la controparte ha dei conti correnti in svizzera pertanto vorrei procedere con un pignoramento presso terzi. Come devo procedere?
Attendo cortese riscontro e porgo cordiali saluti.
Sara M.

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