Tribunale d’appello di Berna, Camera Civile, Sentenza del 13 giugno 2015
Le parti avevano in sede conciliatoria raggiunto un accordo con il quale l’opponente (datrice di lavoro) si obbligava a produrre un certificato qualificato di lavoro con le „modifiche discusse in sede conciliatoria“.
Secondo il ricorrente (lavoratore) il certificato di lavoro rilasciatogli non corrispondeva a quanto promessogli all’udienza di conciliazione da parte dell’opponente. Conseguentemente, l’attore inoltrava richiesta di revisione presso l’autorità conciliatoria. Dopo che quest’ultima respingeva la richiesta, il ricorrente inoltrava ricorso presso il Tribunale di seconda istanza cantonale, il quale respingeva a sua volta la revisione della transazione giudiziaria, comunque procedendo a verificare ex officio l’esecutibilità della transazione. Il Tribunale confermava l’esecutibilità formale della transazione per ciò che era contenuto nella stessa. Tuttavia, esso verificava altresì se ci fosse la possibilità di imporre ciò che è stato pattuito in sede conciliatoria. In questo contesto, il Tribunale considerava che l’imposizione di un obbligo contrattuale (Leistungspflicht) deve essere quanto più chiaro possibile a riguardo il fatto, lo spazio ed il tempo della prestazione, in modo che il Tribunale non sia tenuto poi a cercare di estrapolarne il senso e le conseguenze in seconda istanza. Siccome la formulazione e la versione del certificato di lavoro da modificare non furono messi in forma scritta nella transazione giudiziaria, come pure per via della riservatezza del procedimento conciliatorio, il Tribunale d’appello negava l’esecutibilità de facto della transazione giudiziaria. Esso argomentava che l’estrapolazione del contenuto di tale transazione non sia compito dell’istanza di ricorso.
Conseguentemente, il ricorrente avrebbe dovuto inoltrare una nuova azione legale avente stesso oggetto della precedente. Ciò era possibile in quanto il difetto concernente la transazione giudiziaria comportava l’impossibilità della stessa di crescere in giudicato. La transazione giudiziaria veniva altresì dichiarata nulla in quanto considerata inficiata da un grave errore procedurale che preveniva la sua esecutibilità a favore del ricorrente.
L’istanza di ricorso ha quindi annullato ex officio la disposizione dell’autorità di conciliazione sull’autorizzazione della transazione giudiziaria.