L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) riduce il prezzo di circa 350 medicamenti in media del 17% nell’ambito del riesame dei medicamenti dell’anno scorso
Nell’ambito del riesame dei prezzi dei medicamenti del 2017 è stato possibile realizzare cospicue riduzioni di prezzo per circa 350 medicamenti. I titolari di omologazione di medicamenti hanno annunciato di interporre ricorso contro alcune riduzioni di prezzo, la cui attuazione è quindi ancora aperta. Per circa 300 medicamenti non si è resa necessaria alcuna riduzione; confrontati con quelli di altri Stati di riferimento e con altri farmaci, i loro prezzi sono risultati ancora convenienti dal profilo economico. Il Consiglio federale inoltre prevede risparmi per un ammontare di circa 60 milioni di franchi.
Prezzi praticati all’estero
In virtù della modifica dell’ordinanza entrata in vigore nella primavera dell’anno scorso, d’ora in poi il riesame dei medicamenti si basa su un confronto con i prezzi praticati all’estero e un confronto terapeutico trasversale. I risultati che emergono da questi due confronti sono ponderati in eguale misura sulla fissazione dei prezzi. La necessità di adeguare l’ordinanza è scaturita da una sentenza del Tribunale federale del dicembre 2015. Visto che la modifica dell’ordinanza è entrata in vigore solo nella primavera del 2017, l’UFSP ha potuto adattare il prezzo dei medicamenti per l’inizio del 2018 e non per l’inizio del mese di dicembre 2017, come inizialmente previsto, nell’ambito dell’attuale fase di riesame.
La maggior parte dell’attuale riesame è stata effettuata. Le riduzioni dei prezzi avverranno in modo scaglionato a partire dal 1° gennaio 2018. Il Consiglio federale prevede risparmi per circa 60 milioni di franchi ogni anno, ossia 180 milioni di franchi per il triennio 2017-2019.
Perché i riesami
Tutti i medicamenti rimborsati dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), e quindi tutti i medicamenti iscritti nell’elenco delle specialità (ES), devono sempre essere efficaci, appropriati ed economici, secondo le disposizioni dell’articolo 32 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie. Queste tre condizioni di ammissione devono essere soddisfatte cumulativamente sia prima dell’ammissione nell’ES sia a ogni loro riesame periodico.