Qualora venga aperto un procedimento penale, che poi venga abbandonato o la persona imputata assolta, la stessa può chiedere allo stato un risarcimento, il quale però può venire ridotto o rifiutato
Pretese
Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a:
a. un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;
b. un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
L’autorità penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato. Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle.
Riduzione e rifiuto dell’indennizzo e della riparazione del torto morale
L’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se:
a. l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento. Illecito è un agire che viola delle regole di comportamento scritte o non dell’ordinamento giuridico.
b. l’accusatore privato è tenuto a indennizzare l’imputato; o
c. le spese dell’imputato sono di esigua entità.
Onorario dell‘avvocato a carico dello stato?
Lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio è necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, sono giustificati. In ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si deve attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escludeva la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale. Nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entra in considerazione solo una multa o una pena pecuniaria / pena privativa della libertà di poco conto, è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore.
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