Stop all’inversione dell’onere della prova per tutti coloro che faranno emergere i capitali detenuti illegalmente all’estero con lo scudo fiscale. Dalla Svizzera ammesso solo il rimpatrio, come anche da Montecarlo, San Marino e Vaduz. Protezione estesa anche alla società di capitali se ad emergere è il ‘dominus’ della stessa. Sono alcune delle novità interpretative sullo scudo fiscale contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate. Lo scudo “rappresenta un’importante opportunità – ha sottolineato il direttore Attilio Befera – per regolarizzare la propria posizione fiscale”. Con la Circolare si sancisce anche, per il futuro, l’obbligo di evidenziare nella dichiarazione dei redditi immobili o beni patrimoniali detenuti all’estero, anche se non produttivi di reddito. Ecco in sintesi tutte le novità interpretative sullo scudo. Lo scudo mette al riparo dall’inversione dell’onere della prova, in base alla quale ora è il contribuente a dover dimostrare che le attività detenute all’estero non siano frutto di evasione fiscale.
Dalla Svizzera solo rimpatrio: non è infatti nell’elenco dei 36 Paesi dai quali è possibile regolarizzare capitali e beni in loco senza per forza rimpatriarli. Si stima che quasi la metà dei tesori italiani nascosti all’estero sia proprio nel paese elvetico. L’emersione dei capitali illegalmente detenuti all’estero è ammessa anche nel caso in cui le attività siano detenute per il tramite di trust. La tassa sostitutiva prevista per l’emersione dei capitali fino al 31 dicembre 2008 è pari al 5%. Per il periodo che va dal primo gennaio di quest’anno fino al momento in cui si fa la dichiarazione riservata, si paga dal 12,5% (se il capitale viene trattato come risparmio gestito) fino al 27%, se non si usa il criterio analitico. Lo scudo fiscale estende la sua protezione alle società di capitali di cui il contribuente che sceglie di sanare i capitali all’estero è il “dominus”, ovvero colui che esercita il controllo effettivo della stessa società. È prevista la possibilità di accedere allo scudo fiscale anche per le imprese estere controllate (le cosiddette Cfc). Il termine del 15 dicembre 2009 vale tassativamente per il versamento dell’imposta straordinaria al 5%. Per il completamento delle operazioni di emersione è possibile prendere più tempo, a patto che tutto si concluda “entro una data ragionevolmente ravvicinata al termine previsto dalla norma. Lo scudo fiscale consente di regolarizzare anche la villa localizzata in Italia ma detenuta attraverso un soggetto che si trova all’estero. L’amministrazione fiscale non potrà avviare accertamenti fiscali sintetici se con lo scudo fiscale emerge per il contribuente un tenore di vita superiore alle tasse pagate. Figurano nell’elenco insieme alle banche, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le fiduciarie e gli agenti di cambio. Non riguarda strettamente lo scudo ma la Circolare stabilisce anche che la casa acquistata all’estero, anche per solo uso di vacanza, “da ora in poi” andrà indicata nella dichiarazione Unico (quadro Rw) non solo se produce redditi imponibili in Italia ma anche se la produzione degli stessi sia “soltanto astratta o potenziale”. Stesso discorso vale anche per altri beni patrimoniali, come yacht, quadri di valore o gioielli.