Secondo la cassazione, una volta che il contribuente abbia data atto dell’inidoneità dei locali alla produzione dei rifiuti, non sarà tenuto a ripresentare ogni anno la richiesta di esclusione della tariffa di igiene ambientale.
Non sarà tenuto al pagamento della TIA (tariffa di igiene ambientale) il contribuente che nella richiesta di esclusione della tariffa indichi l’inutilizzo dei locali del proprio immobile, non occupati e privi dei servizi essenziali, dunque inidonei alla produzione di rifiuti.
Non è all’uopo necessario che la richiesta, una volta presentata, sia ripetuta ogni anno, dovendo intervenire solo laddove di verifichino dei mutamenti nella situazione precedente. Affermare il contrario significherebbe gravare il contribuente di un onere inutile e irragionevole, non funzionale rispetto a una corretta definizione dell’imposta.
Lo ha chiarito la corte di Cassazione, sezione tributaria nella sentenza n. 13120/2018 accogliendo la richiesta del contribuente a cui erano state notificate cartelle di pagamento relative alla TIA non versata.
Niente TIA se l’immobile è vuoto e privo dei servizi essenziali
Per gli ermellini il ragionamento della CR appare coretto sotto più punti; da un lato infatti, premesso che i locali in questione non avevano al tempo l’idoneità alla produzione dei rifiuti per assenza dei servizi essenziali e risultavano inoccupati, si è ritenuto che l’inidoneità alla produzione dei rifiuti, il cui onere della prova è stato correttamente posto a carico del ricorrente, dipendesse proprio dall’assenza dei servizi essenziali a che la no occupazione dei locali fosse solo la conseguenza dell’assenza dei servizi.
In sintesi, l’interpretazione della complessiva normativa effettuata dalla sentenza costituisce un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze impositive dell’ente locale e la salvaguardia del principio di correttezza, solidarietà e effettiva capacita contributiva, che impone di evitare di gravare il contribuente di adempiere e preclusioni non strettamente funzionali alla corretta riscossione delle imposte oltre che non previste dalla disciplina statale.