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3 May 2024
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La casa famigliare

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Assegnazione della casa familiare nella crisi del matrimonio e della convivenza

Requisiti della casa famigliare è il bene immobiliare in cui si svolgeva la vita famigliare allorché la famiglia era unita.
Onere della prova, quando uno dei coniugi chiede l’assegnazione di un immobile affermando che si tratta della casa famigliare e l’altro contesta tale qualità dell’immobile, spetta a chi chiede l’assegnazione dimostrare la sussistenza della contestata qualità.
Si deve peraltro, tenere presente che i sati che risultano dei registri anagrafici fanno sorgere una presunzione iuris tatnum. Pertanto se la famiglia anagrafica è registrata residente in un certo luogo, il coniuge che chiede l’assegnazione dell’immobile dove la famiglia è anagraficamente residente, non dovrà fornire alcuna prova, spettando all’altro che si opponga all’assegnazione l’onere di superare la persecuzione.
Estensione il provvedimento di assegnazione della casa coniugale si estende anche ai beni mobili che costituiscono l’arredo dell’abitazione, a meno che i coniugi non abbiano pattuito anche al di fuori dei patti omologati in una separazione consensuale che alcuni beni mobili siano prelevati dalla cassa coniugale del coniuge.
Disciplina applicabile.
Alla casa familiare si applica l’art. 337 sexis che prevede che:
1) Il giudice assegna il godimento della casa famigliare tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli;
2) Il giudice deve tener conto dell’assegnazione nella regolarizzazione dei rapporti economici tra coniugi;
3) Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nei casi in cui l’assegnatario:
a. Non abiti o cessi di abitare stabilmente nella cassa;
b. Conviva more uxorio;
c. Contragga nuovo matrimonio;
4) Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi.

L’assegnazione della famiglia di fatto.
È ormai definitivamente risolto in senso affermativo il dubbio relativo alla possibilità di assegnare la casa familiare all’ex convivente more uxorio con cui continuino a vivere, dopo la cessazione della convivenza, figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti.
L’art. 55 D.Lgs. N. 154/2013 di attuazione della L.n. 219/2012 afferma espressamente che la nuova disciplina in tema di responsabilità genitoriale nella crisi della famiglia si applica anche ai procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio.

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