Gli italiani che hanno pagato la Tia a cui è stata impropriamente applicata l’iva, possono chiederne il rimborso
Ogni tanto possiamo leggere qualche buona notizia che riguarda il tasto dolente delle tasse in Italia. La buona notizia riguarda in maniera specifica la tassa sui rifiuti, tassa a cui anche noi italiani all’estero siamo obbligati a pagare pur non essendo residenti (e quindi pur non producendo di fatto alcun rifiuto) in Italia. Nel nostro paese d’origine il servizio di smaltimento dei rifiuti è soggetto a due tasse differenti la TARSU (La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e la TIA (Tariffa di Igiene Ambientale). Nel 1999 diversi comuni italiani decisero di abbandonare la prima per applicare la TIA. Con il passaggio da “tassa” a “tariffa”, nei comuni dove è avvenuto, hanno applicato su quest’ultima l’Iva al 10%. Nonostante la sentenza della Corte Costituzionale del luglio 2009, la maggior parte dei comuni coinvolti continua tuttora ad applicare impropriamente l’Iva. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, ha stabilito che la TIA è una “tassa” e non una “tariffa”, pertanto, sulla stessa non è applicabile l’Iva. Una successiva sentenza della Corte Costituzionale, depositata lo scorso 9 marzo 2012 conferma quanto già affermato nel 2009: l’Iva sulla TIA è illegittima e come tale va rimborsata. Si riconosce, così, del tutto illegittima l’Iva al 10% applicata dai comuni interessati sulla TIA, per la quale, oggi, i cittadini possono chiedere il rimborso.
Come bisogna comportarsi?
Intanto bisogna sapere che non tutti i nostri comuni d’appartenenza hanno applicato la TIA, molti, infatti, hanno continuato ad applicare la TARSU, e quindi non sono stati tassati di Iva. La prima cosa da fare è quella di controllare se il Comune di appartenenza applica la TIA e non la TARSU e occorre visionare le proprie bollette, se vi è indicata espressamente la voce “Iva al 10%” (vi sono, infatti, alcuni Comuni che hanno scelto di non applicare l’Iva). Se risulta che il Comune ha applicato la TIA, e di conseguenza l’Iva al 10%, occorre recuperare dai cassetti le vecchie bollette degli ultimi 10 anni, risalenti al 2002 in pratica, perché la prescrizione è ordinaria, quindi vale 10 anni. Anche se non ha valore normativo, la sentenza dà maggior peso ad eventuali richieste di rimborso. Attenzione, però, dal momento che le sentenze non sono legge, la restituzione dei soldi non sarà automatica. Ciò significa che fino a quando non si fa richiesta di rimborso e si fa partire la pratica, si continuerà a pagare la tassa compresa di Iva. Per far partire la pratica, basta compilare i moduli di richiesta del rimborso e inviarli al gestore del servizio pubblico che ha applicato la tariffa e addebitato l’Iva. Nel solo caso in cui la tariffa sia stata applicata dal Comune, l’istanza dovrà essere presentata a quest’ultimo. Inoltre si deve fare esplicita richiesta di sospensione dell’applicazione Iva al 10%.
I moduli sono facilmente scaricabili da diversi siti internet che si occupano della questione, oppure rivolgersi presso l’ufficio INAC di Zurigo, dove troverete maggiori informazioni sull’argomento.