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23 November 2024
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L'avvocato risponde

Il divorzio breve

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l’avvocato risponde rubrica a cura Dott. Giuseppe Privitera

Finalmente in Italia il divorzio breve è diventata una realtà. Per tutte le coppie che attendono da tempo questa misura per poter mettere velocemente una pietra sopra sul passato e rifarsi una nuova vita.
Il 22 aprile 2015, a seguito dell’approvazione in via definitiva della Camera che l’ha consacrata a nuova legge dello Stato l.n. 55/2015, la riforma è entra in vigore il 26 maggio scorso si è registrato un vero boom cause di divorzio, si parla di un aumento di circa 50 mila cause in più confronto l’anno scorso.
La legge n. 898/1970 sul divorzio è rimasta immutata per circa 30 anni, la nuova legge riduce i tempi della separazione, sia giudiziale che consensuale, sullo scioglimento della comunione e i beni tra coniugi. Il primo punto riguarda il 1 anno per dirsi addio in sede giudiziale, con la modifica dell’art. 3 della l. n.3 della l.n. 898/1970, la riforma riduce notevolmente i tempi della separazione. La precedente legge prevedeva un periodo di tre anni, adesso con la riforma in caso di separazione giudiziale basterà 1 anno per porre fine al matrimonio. Il termine decorre sempre dalla comparsa dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Rimane fermo il requisito della mancata interruzione: la separazione dovrà essersi protratta ininterrottamente e l’eventuale sospensione dovrà essere eccepita dalla parte convenuta. Il secondo punto riguarda i 6 mesi per la consensuale. Il termine è stato ridotto a sei mesi, secondo il nuovo testo dell’art. 3lett. B) n.2 della l.n. 898/1970, nella separazione consensuale. Questo avverrà indipendentemente dalla presenza o meno di figli e anche se le separazioni erano nate inizialmente come contenziose.
Il terzo punto riguarda lo scioglimento della comunione tra coniugi. L’art. 2 della l.n. 55/2015 aggiunge un comma all’art. 191 c.c andando così ad anticipare il momento dello scioglimento della comunione tra i coniugi. Lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi, precedentemente previsto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, è anticipata al momento in cui l presidente del tribunale, all’udienza di comparizione, autorizza la coppia a vivere separata per le separazioni giudiziali, ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione omologato riguardo le consensuali. Il quarto punto riguarda i processi in corso è l’applicazione dei nuovi termini per la domanda di divorzio e lo scioglimento della comunione legale, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della l.n. 55/2015. Le regole saranno valide anche per le separazioni personali pendenti al 26 maggio 2015. In sintesi la legge del 5 maggio 2015 n. 55 l’art. 1 recita così al secondo capoverso della lettera b “ tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale sono sostituite dalle seguenti: dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel casi di separazione consensuale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
L’art. 2 della legge 6 maggio 2015 recita nel seguente modo: “nel caso di separazione personale la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizzai coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale si separazione consensuale dei coniugi dinnanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata ufficialmente della stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione” .
La nuova legge a mio avviso è stata ottima. Grazie alla legge del 6 maggio 2015 n. 55 si è snellito l’intero procedimento portando meno congestione all’interno dei tribunale, ma soprattutto per i coniugi che decidono di lasciarsi devono seguire un iter molto più corto in modo tale da potersi rifare una vita o comunque di sistemare l’intera situazione in tempi molto più brevi e, nello stesso tempo, di risparmiare molti soldi.

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