La settimana scorsa sul 20 minuti è stato pubblicato un articolo il quale ha catturato la mia attenzione, l’articolo si intitolava nel seguente modo: “In Italia con l’auto di papà. Veicolo sequestrato e multa salata”. Questo ragazzo si trovava a Napoli da circa tre settimane per seguire un corso. In queste tre settimana il ragazzo circolava tranquillamente per le strade della città partenopea. La sua disavventura è iniziata con un controllo da parte delle Fiamme Gialle. Nel controllo eseguito dalla Guardia di Finanza al ragazzo gli viene contestato il reato di contrabbando di auto. Adesso il ragazzo si trova a Napoli con l’auto sequestrata che deve assolutamente sdoganare.
Il giovane sfortunato ha dichiarato che il motivo di tale sanzione è dovuta dal fatto che si ritrovava sprovvisto di una procura del padre nella quale autorizzava il figlio ad utilizzare l’auto. Secondo i vari contratti assicurativi che vengono stipulati in Svizzera il figlio che fa parte ancora del nucleo famigliare può usare tranquillamente l’auto del padre, il veicolo risulta pienamente assicurato, non può essere assolutamente accusato di contrabbando di auto.
Gli articoli 232 e 234 delle disposizioni d’applicazione del regolamento CEE n. 2454/93 sanciscono la regola generale secondo la quale “i mezzi di trasporto immatricolati fuori del territorio doganale comunitario sono considerati dichiarati per l’ammissione temporanea varcando la frontiera del territorio dogana della Comunità. Per i veicoli ad uso privato immatricolati fuori dal territorio doganale comunitario a nome di persone stabilite fuori da detto territorio, è prevista la possibilità di circolare nel territorio della Comunità in regime di ammissione temporanea senza dover assolvere alle formalità doganali (dazio e I.V.A) previste, per un periodo della durata massima di 6 mesi, anche non consecutivi a decorrere del primo ingresso. Il veicolo può essere utilizzato esclusivamente:
Dall’intestatario, ovvero da un solo congiunto entro il 3° grado parimenti stabilito fuori dal territorio doganale comunitario;
Da altra persona stabilita fuori dal territorio doganale, purché debitamente autorizzata dal titolare;
Da una persona stabilita nel territorio doganale comunitario a condizione che il titolare o un suo congiunto entro il 3° grado, parimenti stabilito fuori del territorio doganale comunitario si trovi a bordo del veicolo.
L’esonero totale dai dazi dall’importazione per i mezzi di trasporto stradale viene riconosciuto purché detti mezzi siano immatricolati fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio. L’esonero persiste se i mezzi vengono utilizzati da persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità.
Per evitare qualsiasi problema adesso voi cari lettori de La Pagina, se partite con l’auto, controllate che siate muniti di regolare carta verde, e se l’auto la usa vostro figlio provvedete alla stesura nella quale dichiarate che la vostra auto viene usate da vostro figlio. Vi consiglio di munirvi di questo semplice foglio per evitare di incappare in forze dell’ordine le quali svolgono il loro lavoro usando mezzi non regolari pur di fare cassa. Per qualsiasi altro chiarimenti non esitate a chiamare.
Buon viaggio!
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