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22 November 2024
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Svizzera

Amnistia fiscale e prestazioni complementari – Aggiornamenti in corso

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Come oramai noto alla maggior parte dei contribuenti in Svizzera, la Confederazione, attraverso l’amnistia fiscale, dà ancora, dal 2010, la possibilità di mettersi in regola con il fisco dichiarando spontaneamente il proprio patrimonio esistente all’estero, inserendo anche i conti correnti svizzeri che non siano ancora mai stati dichiarati.
Specifico e sottolineo, in questa sede, che temine ultimo per la presentazione delle denunce spontanee a Ginevra è il 31 dicembre 2017, dal momento che il Direttore dell’AFC di Ginevra ha recentemente specificato che, nonostante in principio l’amnistia sia illimitata, le denunce spontanee inviate successivamente alla data di fine anno 2017 non saranno prese in considerazione. Questo anche per rimanere in linea con l’orientamento di Berna.
Coloro, dunque, che vogliano ancora approfittare della possibilità di evitare ammende o problemi penali futuri, dovranno organizzarsi per fine 2017.
Quanto alle denunce spontanee da preparare, va detto che, stante il grande carico di lavoro che gli uffici stanno smaltendo, a fronte dell’elevato numero di contribuenti diligenti che si stanno audenunciando, sarebbe opportuno che le stesse siano complete non solo di tutti i documenti previsti ma anche dei relativi conteggi (con i cambi storici Euro/Franco svizzero e con il calcolo del valore locativo sugli immobili) che applicano negli uffici stessi, in modo da favorire una definizione rapida e, soprattutto, con meno errori di valutazione.
Quindi conviene avere sia gli atti notarili di proprietà, sia le visure catastali, sia i saldi bancari e/o postali dal 31.12.2007 al 31.12.2016 già pronti da inviare contestualmente alla denuncia spontanea che dovrà essere opportunamente completa anche dei conteggi di cui sopra. Un professionista che sia in grado di formare questo tipo di fascicolo e di fare i relativi conteggi potrà favorire l’obiettivo di inviare un dossier completo e meno suscettibile di errori.
Quanto al valore locativo da calcolare per gli immobili che si trovino all’estero, questo viene preso a riferimento solo ed esclusivamente per calcolare il tasso d’imposizione. Una volta verificato se vi è un aumento di tale tasso, o meno, il calcolo verrà effettuato moltiplicando detto tasso solo per i beni esistenti in Svizzera, escludendo gli immobili all’estero. Stesso discorso per la fortuna sempre per quanto riguarda gli immobili all’estero.
Dunque l’impatto dovuto ad un aumento delle imposte dovrebbe essere certamente meno importante di quel che si pensa.
Discorso diverso per quanto riguarda, invece, il denaro che viene preso nei calcoli nella sua interezza, sia per quanto riguarda le rendite, sia per quanto riguarda la fortuna.
Quanto alle pensioni che, come già scritto in precedenza, vengono tassate in Svizzera a prescindere se siano già tassate o meno nel paese che le eroga (salvo richiesta di rimborso nel paese che eroga), mi corre l’obbligo di specificare che in caso di pensioni che provengano da lavori effettuati per l’amministrazione pubblica, queste non verranno tassate qui, mentre, in caso di pensioni che provengano da lavori in settori privati, la tassazione avverrà in Svizzera ed occorrerà richiedere eventualmente il rimborso nel paese erogante in caso di imposizione alla fonte.
E veniamo al Servizio di prestazioni complementari.
E’ importante sapere, o ricordare, che in caso di donazione di beni, sia immobili, sia mobili (quindi denaro) ai propri figli, le stesse donazioni vengono considerate come mai uscite dal patrimonio di chi dona e che percepisce aiuti statali. Facciamo l’esempio di un genitore che decide di donare delle somme ai propri figli, facendole uscire dal proprio conto corrente in loro favore. E’ chiaro che per l’SPC, questa operazione non verrà considerata valida per escludere dette somme dai conteggi per il calcolo degli aiuti, o delle restituzioni. Gli uffici li prenderanno comunque a riferimento nei calcoli, come se ancora fossero presenti nel conto corrente dell’assistito. Inutile, quindi, sostenere di non avere più la disponibilità del denaro pensando di aver ancora diritto a percepire aiuti sociali. La normativa, difatti, prevede che si ha diritto ad avere aiuti sociali soltanto nel momento in cui sono stati utilizzati tutti i propri beni esistenti e non anche dopo averli “regalati” a terze persone.
Attenzione, allora, a quello che si vuol sostenere per giustificare il proprio stato di indigenza o di difficoltà.
Diverso è il caso in cui effettivamente gli uffici abbiano effettuato dei calcoli che, documenti alla mano, non sono corretti in quanto sovrastimati. In quel caso si hanno 30 giorni dalla ricezione della documentazione da parte dell’SPC per proporre un’opposizione finalizzata a rifare i calcoli sulla base di rigorosa documentazione che dovrà essere necessariamente prodotta. Senza documentazione a sostegno delle proprie tesi, è del tutto inutile proporre opposizione. Sembra banale dirlo ma molte persone non riescono a capire questo principio, pervicacemente convinte che bastino semplici giustificazioni logiche.

Avv. Alessandra Testaguzza

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