Decisione (del Tribunale Federale) 4A_565/2015 del 14 aprile 2016
Il lavoratore era impiegato da una banca quale „Senior Private Banker“. Il suo stipendio annuale constava in ca. CHF 220’000.00, oltre ai bonus versati su base volontaria. Il lavoratore promuoveva l’azione legale presso il Tribunale del lavoro, paventando una pretesa di CHF 266’000 quale bonus per l’anno commerciale precedente. Il Tribunale del lavoro rigettava la pretesa, argomentando che né dal contratto né dal principio di buona fede (in quest’ultimo caso si necessiterebbe il pagamento del bonus per tre volte) si evince il diritto ad un bonus.
Il Tribunale d’appello invece condannava la banca a pagare ca. CHF 130’000.-, argomentando che i bonus erano sempre superiori al salario fisso del lavoratore e che pertanto la loro irregolarità non risultava rilevante.
In mancanza di una definizione di bonus nel Codice delle Obbligazioni (CO), si deve procedere a verificare di caso in caso se un bonus corrisponda ad una gratificazione ai sensi dell’art. 322d CO. È pacifico che nel presente caso il bonus rappresenta una versamento volontario. Il fatto che un versamento possa rappresentare o meno una gratificazione dipende anche dalla somma della retribuzione contrattuale totale e dalla relazione tra la retribuzione volontaria e lo stipendio.
Una gratificazione è di principio accessoria allo stipendio ed in secondo piano rispetto ad esso. Nel caso di stipendi molto alti il bonus volontario assume sempre valenza di gratificazione, indipendentemente dall’accessorietà. Una retribuzione molto alta è presunta se essa risulta essere cinque volte superiore al salario medio. Irrilevante risulta il motivo, la denominazione il periodo temporale risp. l’anno contabile in cui ha luogo il pagamento.
Determinante risulta, contrariamente a quanto ritenuto dall’istanza precedente, il momento in cui il trasferimento di denaro ha effettivamente luogo. A seguito delle considerazioni in tale contesto, la decisione del Tribunale d’appello è stata annullata: il lavoratore non risultava avere nessun diritto ad un versamento di un bonus.
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