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28 April 2024
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Diritto

Invalidità di un’esecuzione

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Un’esecuzione è abusiva, se il debitore è stato già escusso dal creditore per la stessa pretesa e se per questa prima esecuzione sono in corso delle trattative di conciliazione.

art. 17 LEF, art. 2 CC
Sentenza (del Tribunale Federale) 5A_508/2014 del 19 settembre 2014

Il creditore X ha escusso la Y. SA per CHF 1.3 milioni in base ad una presunta pretesa di risarcimento di danni. La Y. SA ha fatto opposizione contro l’esecuzione ricorrendo al Tribunale d’Appello di Berna e domandando l’accertamento di nullità della decisione dell’ Ufficio d’esecuzione, eventualmente l’abolizione e la cancellazione dell’iscrizione dal registro esecuzioni e fallimento. Il Tribunale d’Appello ha accolto il ricorso perché la seconda esecuzione era abusiva. X ha fatto poi ricorso al Tribunale Federale.
Il Tribunale Federale è ritiene che un creditore si comporta abusivamente se con l’esecuzione persegue degli obiettivi che non corrispondono ai motivi d’esecuzione. Questo è ad esempio il caso, se un creditore è unicamente intenzionato a nuocere all’affidabilità creditizia del presunto debitore, avviando un’esecuzione con una somma superiore a quella veramente dovuta. Nel caso in questione il Tribunale Federale non ritiene che l’elemento abusivo sia presente. Nel caso in questione il creditore vuole tramite l’esecuzione ricevere un risarcimento dei danni ed una riparazione.
Ciò nonostante il Tribunale Federale ritiene che l’esercizio di un diritto sia abusivo, anche quando sono disattese legittime speranze della controparte basate su un comportamento precedente (venire contra factum proprium). Nel caso concreto, il creditore ha cominciato a trattare con la controparte per raggiungere un accordo e ha fatto intendere di essere pronto a ritirare la prima esecuzione. Egli ha tuttavia avviato in seguito una seconda esecuzione tre giorni prima della scadenza del tentativo di conciliazione. Per questa ragione le speranze suscitate dall’accordo previsto e dalla prospettiva di un ritiro dell’esecuzione risultano disattese. Il fatto che la seconda esecuzione risultava avere per oggetto una somma più alta, non modifica questa situazione giuridica: rilevante è unicamente il fatto che entrambe le pretese si basano sulla medesima fattispecie e sulla stessa base legale.
Anche il fatto che l’Ufficio d’esecuzione non ha intravisto l’abusvità della seconda escussione non è rilevante legalmente: essendo il procedimento davanti all’Ufficio d’esecuzione senza contraddittorio, un abuso può venire eventualmente constatato soltanto di fronte all’istanza di ricorso. Per questi motivi il Tribunale Federale ha respinto il ricorso del creditore X.
PER LE VOSTRE DOMANDE, SCRIVETE O TELEFONATEMI:
Avv. Dipl.-Jur. Dominique Calcò Labbruzzo
LAW by CALCÒ – Freigutstrasse 8, CH-8002 Zürich
Tel. 078-876 82 43 Mail:<[email protected]

 

 

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