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24 November 2024
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Canone Rai tutto quello che devi sapere

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Disdetta del canone RAI.

I contribuenti titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che un tempo detenevano delle televisioni ma che oggi non detengono più apparecchi in nessuna dimora, ad esempio perché li hanno ceduti tutti possono dare disdetta dall’abbonamento. In simili ipotesi, infatti inizia a operare la prima delle cause di esonero appena viste. Anche in tal caso va quindi presentata la dichiarazione di non detenzione e affinché la stessa abbia effetto per l’intero anno, occorre provvedervi a partire dal 1 luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento; per essere esonerati almeno per il secondo semestre, occorre provvedervi entro il 30 giugno dell’anno di riferimento.

Esempio: per l’anno 2018 vi è esonero totale dal pagamento solo per coloro che abbiano inviato la disdetta tra il 1 luglio 2017 e il 31 gennaio 2018, mentre se la dichiarazione è presentata tra il 1 febbraio 2018 e il 30 giugni l’esonero opera solo per il secondo semestre dell’anno. Non sono esonerati per il 2018, infine color che mandano la disdetta a partire dal 1 luglio 2018.

Va precisato che oggi non è più possibile disdire l’abbonamento richiedendo il suggellamento dell’apparecchio TV.

Il rimborso del canone.

Nel caso il cui il canone Rai sia stato pagato indebitamente a seguito di un addebito nella fattura di energia elettrica, il titolare del contratto di fornitura o i suoi eredi possono chiedere il rimborso dell’imposto corrisposto e non dovuto utilizzando l’apposito modello messo a disposizione dell’Agenzia delle entrate. L’istanza va presentata telematicamente tramite il sito web dell’Agenzia o a mezzo servizio postale con raccomandata corredata di un valido documento di riconoscimento da spedire all’indirizzo Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. _ Sportelli abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Cosa indicare nell’istanza.

Nell’istanza va indicato il motivo a sostegno della propria richiesta che può essere uno dei seguenti:

Soggetto che ha compiuto 75 anni di età, ha un reddito complessivo familiare inferiore alla cifra richiesta e ha presentato l’apposita dichiarazione sostitutiva;

Si tratta di soggetto esente per effetto di convenzioni internazionali che ha presentato l’apposita dichiarazione sostitutiva;

Il canone è stato pagato sia dal richiedente mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, sia da lui stesso o da un altro componente della sua famiglia anagrafica con altre modalità;

Il canone è stato pagato dal richiedente sia mediante addebito sulle fatture per energia elettrica sia mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica;

Il richiedente e i componenti della sua famiglia anagrafica non detengono apparecchi televisivi ed è stato presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva;

Altre motivazioni.

Il rimborso

Il rimborso ove dovuto effettuato dalla società di fornitura di energia elettrica con accredito sulla prima fattura utile o con un’altra modalità che comunque assicuri l’erogazione entro 45 giorni dalla ricezione della società delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, che gli sono trasmesse dell’Agenzia delle entrate. Quest’ultima provvede al rimborso in tutti i casi in cui quello a cura della società non vada a buon fine.

Per problemi legali, informazioni e pratiche di ogni genere i lettori

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Dott. Giuseppe Privitera: +41435572850; +41786144344; [email protected]

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