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22 November 2024
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Diritto

Decreto d’accusa: Importante decisione sulla finzione della notifica

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Decisione (del Tribunale federale) 6B_110/2016 del 27 luglio 2016

Il Tribunale federale (TF) ha chiarito con una decisione di principio una questione finora aperta nel contesto della finzione della notifica. Giusta l’art. 85 cpv. 2 CPP, le autorità penali devono comunicare attraverso invio postale raccomandato. Se una raccomandata non viene ritirata tempestivamente, avviene una finzione della notifica (si presume che la notifica è avvenuta).Dal principio costituzionale contenuto negli artt. 5 cpv. 3 e 9 Cost. si evince il principio secondo cui gli organi statali devono agire in buona fede, il che comporta che le notifiche di questi ultimi devono rendersi identificabili nelle loro notifiche. Ciò comporta che, nel caso di lettere, i dati che permettono l’identificazione del mittente devono essere chiaramente derivabili dalla busta.
Se il destinatario di un decreto d’accusa poteva riconoscere il mittente dalla busta contenente un decreto d’accusa e ciononostante non da gli da seguito ritirandolo, tale decreto va considerato come notificato. La riconoscibilità del mittente attraverso la lettera è quindi cogente. Tuttavia non è necessaria l’identificazione già dall’invito di ritiro
Se da un invito al ritiro il mittente non è identificabile, viene perlomeno presupposto che al destinatario sia a conoscenza del rapporto giuridico processuale. Conseguentemente, una lettera può anche valere come notificata se il destinatario non ha conoscenza del mittente. Questo è il caso in cui il destinatario prenda l’invito di ritirare la lettera dopo che il termine per il ritiro è già decorso e la lettera è già stata ritornata al mittente.
Nella decisione in questione, sulla busta della lettera del decreto d’accusa era designata la procura pubblica con il suo indirizzo completo. Anche se è vero che il ricorrente nonsapeva (in quanto la lettera è stata ritornata al mittente nel frattempo), questo è da ascrivere completamente al ricorrente, avendo egli proceduto a voler ritirare la raccomandata postale solo dopo la decorrenza dei sette giorni di conservazione della raccomandata presso la posta.

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