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24 April 2024
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Svizzera

In atto le procedure preliminari per lo scambio di informazioni fiscali tra la Svizzera e l’Unione Europea

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Il 26 ottobre 2004 la Svizzera e l’Unione Europea hanno concluso l’Accordo sullo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari.
Tale Accordo è stato approvato dall’Assemblea federale il 17 dicembre 2004 ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2017.
Dal 1 gennaio 2017, dunque, è iniziato tra i paesi europei e la Svizzera la raccolta delle informazioni finanziarie per tutti i conti ancora esistenti dopo il 31 dicembre 2016.
Ciò significa che i conti correnti e le posizioni chiusi entro il 31 dicembre 2016 non faranno parte dello scambio automatico di informazioni dal 2018. Ma ATTENZIONE. Questo non significa che tali conti non potranno essere controllati. Significa soltanto che non faranno parte di scambio automatico, ma potranno essere oggetto di ispezione SU DOMANDA delle autorità preposte (articolo 5 dell’Accordo).
Le ispezioni su domanda, peraltro, possono avvenire anche a partire dal 1 gennaio 2017 dal momento che è in atto, come detto, la raccolta e lo scambio delle informazioni tra un paese e l’altro. Chi non è in regola con il fisco del paese di residenza, dunque, deve essere consapevole che si trova già in una posizione “di pericolo” di essere, diciamo così,” scoperto” dal fisco.

Ma quali sono, in definitiva, le informazioni che saranno scambiate?
L’articolo 2 dell’Accordo, prevede che vengano comunicati, per ciascun conto dichiarabile:
il nome, l’indirizzo, il NIF (numero di identificazione fiscale), data e luogo di nascita del titolare del conto; il numero di conto , il nome ed il numero di identificazione dell’Istituto finanziario dichiarante; il saldo o il valore riportato sul conto (compresi eventuali contratti di assicurazione o contratti di rendita) alla fine di ciascun anno di riferimento o altro periodo di riferimento adeguato, o se il conto è stato chiuso, il saldo di chiusura del conto stesso. Per quanto riguarda i conti di deposito, anche gli interessi versati o accreditati nel corso dell’anno.
Per quanto riguarda le procedure applicabili ai conti di persone fisiche, la Sezione III dell’Accordo distingue tra “conti di poco valore” e conti di valore elevato” per quanto riguarda i conti “preesistenti” (dopo il 31.12.2016).
Per i “conti di poco valore” per verificare se vi siano conti in una delle giurisdizioni soggette a dichiarazione, viene anzitutto valutato l’indirizzo di residenza del titolare del conto stesso. Viene poi prevista una ricerca per via elettronica nel caso in cui l’Istituto finanziario tenuto a dare le informazioni non utilizza un indirizzo di residenza aggiornato del titolare del conto. L’Istituto finanziario dovrà allora eseguire la ricerca sulle banche dati elettroniche e, sulla base dell’esistenza o meno di uno o più indizi, si potrà valutare se la persona è residente fiscalmente in una delle giurisdizioni tenute a dare le informazioni. Quali sono questi indizi?Ad esempio un indirizzo postale, una cassetta delle lettere, in una delle giurisdizioni tenute a dare informazioni.
Oppure uno o più numeri telefonici un ordine di versamento permanente su un conto gestito in una di dette giurisdizioni, una procura o una delega di firma data ad una persona residente nella giurisdizione stessa. Insomma, basta un indirizzo in Italia, o un numero telefonico italiano o una delega su conto concessa ad un residente in Italia, per fare in modo che l’istituto finanziario italiano presso il quale è esistente un conto, sia obbligato a dare le informazioni previste nell’Accordo.
Per i “conti di valore elevato” sono previste procedure di “esame approfondito” che comprendono sia banche dati elettroniche sia banche cartacee. A questo proposito, per quanto riguarda i Buoni postali fruttiferi cartacei, che moltissimi ritengono non avere alcun collegamento con la Posta ove sono stati emessi ed ove vengono ritirati. Ebbene non è così. Le banche dati cartacee possono far risalire a Buoni postali emessi fino a 30 anni fa. Attenzione, dunque, a non commettere errori nel non dichiarare detti Buoni nella convinzione che non possano essere rintracciati.
Atteso che le informazioni non possono essere in questo numero esaustive come meriterebbero, il supplemento verrà pubblicato nel prossimo numero di maggio.

Avv.
Alessandra Testaguzza

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