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16 May 2024
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Svizzera

Italia-Svizzera sull’Amnistia fiscale: successo di partecipazione alla Conferenza organizzata dalla SAIG

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Grande successo di partecipazione alla Conferenza dello scorso 11 dicembre organizzata dalla SAIG sul tema di “Amnistie fiscale partielle 2010”. Le persone che vi hanno partecipato sono state numerose ed hanno avuto la possibilità di venire informate anche dal Direttore aggiunto del Dipartimento delle finanze di Ginevra, M. Evequoz, e dall’Esperto-controllore fiscale dello stesso Dipartimento, M. Pretlot che hanno partecipato in qualità di relatori.
Hanno anche partecipato alla Conferenza, oltre, naturalmente al Coordinatore della SAIG, nonchè promotore ed organizzatore della serata, C. Vaccaro, il Console Generale di Ginevra, Dr. A. Bertozzi, il rappresentante della ITAL-UIL in Svizzera, M. Franzin, la rappresentante del CGIE (Consiglio generale degli Italiani all’estero), M. Bernasconi, il Presidente del COMITES, A. Pappalardo e la sottoscritta, da tempo impegnata alla SAIG in qualità di consulente giuridico in diritto italiano.
Come già espresso a molti di voi nel corso delle ultime settimane presso la sede della SAIG, come confermato venerdi’ scorso sia da Franzin, sia dai due funzionari del Dipartimento delle finanze, non esiste per legge una doppia tassazione. Cio’ significa che se un contribuente paga già delle imposte nel paese d’origine ove si trovano i suoi beni, non dovrà pagare un’imposta similare sullo stesso bene anche nel paese ove risiede. Cio’ che cambierà, all’esito della sua “denuncia spontanea”, sarà che la sua “fortuna totale” risulterà aumentata e, quindi, forse, anche l’aliquota del tetto imponibile.
Una volta denunciati i beni immobili, verrà fatto un calcolo del loro valore immobiliare, sul quale poi calcolare il 4,5% per ottenere il valore locativo dell’immobile ai fini dell’imposta.
La “denuncia spontanea” permette al contribuente di approfittare di questa opportunità per mettersi a posto con il fisco svizzero pagando soltanto dei supplementi d’imposta sugli ultimi 10 anni ed evitando, al contempo, di pagare anche una multa che va da 1/3 a 3 volte tanto (il 300%) dell’imposta ad oggi evasa, e di subire una denuncia ed un procedimento penale a suo carico per evasione fiscale, con menzione nel certificato del casellario giudiziario.
Vanno, dunque denunciati per iscritto, tutti i beni immobili, a qualunque titolo posseduti, e mobili (quindi denaro, titoli, assicurazioni private), nonché le rendite percepite, derivanti da pensioni di vecchiaia o da locazioni di immobili.
La legge federale di cui stiamo trattando, permette di denunciare, ancora per qualche tempo (teoricamente fino al 31.12.2017, poiché la legge sullo scambio automatico delle informazioni tra un paese e l’altro entrerà in vigore il 1.1.2018 e permetterà la scoperta d’ufficio dei beni posseduti all’estero) i beni posseduti all’estero dai contribuenti svizzeri.
Di fatto, pero’, proprio all’esito dell’esposizione di venerdi’ sera, raccomando di procedere il piu’ presto possibile, dal momento che, cosi’ come non è stato stabilito un termine d’espirazione specifico dalla Pubblica Amministrazione svizzera, la stessa Amministrazione potrebbe, da un momento all’atro decidere di chiudere questa “finestra” offerta dal 2010.
Cosa fare, dunque, se non abbiamo ancora tutti i documenti richiesti e necessari da allegare alla denuncia spontanea? In questo caso, sulla scorta di quanto confermato da M. Evequoz da M.Pretlot, è opportuno fare subito una dichiarazione scritta di voler aderire all’amnistia da inviare all’Hôtel des finances di Ginevra, riservandosi di produrre successivamente la documentazione necessaria.
Per quanto riguarda le questioni piu’ particolari, trascrivo soltanto alcune delle domande e risposte che sono state discusse nel corso della Conferenza. Quanto alle molte altre domande, per le quali ho ricevuto risposta scritta da parte del Dipartimento delle finanze, potremmo parlarne direttamente alla SAIG nel corso dei prossimi incontri:

I terreni agricoli hanno un valore locativo come gli altri immobili?
No. I terreni non hanno valore locativo e si dichiarano solo ai fini dell’imposizione del tasso sulla fortuna totale

Il valore locativo, che a Ginevra viene calcolato al 4,5% sul valore immobiliare, si puo’ considerare come una tassa sull’immobile? Come se fosse un’altra IMU?
No. Il valore locativo aumenta l’imposizione sull’insieme delle rendite e non sull’immobile stesso che già è tassato nel paese d’origine.

Nel caso in cui l’IMU in Italia sulla prima casa non dovesse piu’ essere pagato, l’immobile ivi esistente verrà tassato in Svizzera?
No. Per quanto riguarda gli immobili, secondo la convenzione sulla doppia imposizione con l’Italia, è il luogo ove l’immobile si trova che determina la tassazione e la decisione di non tassare piu’ un immobile rimane una libera scelta dello Stato in cui l’immobile si trova. Tale decisione non conferisce un’autorizzazione ad un altro paese di tassare.

Come fare per dichiarare il denaro che sarà portato in Svizzera in caso di vendita di un immobile all’estero? Nella denuncia spontanea oppure nella dichiarazione delle imposte annuale?
Se il denaro è dichiarato nella denuncia delle imposte annuale, bisogna imperativamente menzionare che proviene dalla vendita di un immobile e che questa dichiarazione nella denuncia delle imposte vale come denuncia spontanea. Se non lo si fa, il servizio di tassazione va a fare dei problemi e la denuncia spontanea non sarà piu’ ricevibile. È preferibile, dunque, depositare una denuncia spontanea per dichiarare il possesso nel passato di questo denaro.

È possibile avere una deduzione di imposta in caso di ristrutturazione di un immobile all’estero? E in caso di mutuo gravante sull’immobile all’estero?
Si’. Secondo le regole della normativa svizzera tutte le spese relative ai beni (immobili o mobili) denunciati sono deducibili, secondo i criteri di tassazione di Ginevra. Bisogna, dunque, conservare tutte le fatturazioni relative alle spese affrontate, o, almeno, le fatture relative ai materiali acquistati nel caso di ristrutturazioni effettuate “in economia”. Stessa risposta per quanto riguarda i mutui gravanti sugli immobili.

Riassumendo, dunque, è estremamente consigliabile aderire all’aministia fiscale 2010 per non incorrere in multe o in denunce e/o procedimenti penali nel futuro ed evitare anche di lasciare ai propri figli dei problemi sulle proprietà esistenti all’estero.
Ed è consigliabile anche aderirvi il piu’ presto possibile, riservandosi, se del caso, di produrre la documentazione completa in un secondo momento, se non la si possiede al momento dell’invio della denuncia.
Segnalo che il Direttore del dipartimento delle finance, M. Evequoz, è a disposizione di coloro che avessero le necessità di chiarire situazioni piu’ specifiche o complicate ed è contattabile tramite la sua segreteria al n. 022 327 59 24.

Ringrazio ancora una volta tutte le persone che hanno contribuito a vario titolo ad organizzare questa importante Conferenza e quanti vi hanno partecipato.

Alessandra Testaguzza

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