L’art. 16 di tale convenzione statuisce che “I Paesi sviluppati facilitano gli scambi culturali con i Paesi in via di sviluppo, accordando, mediante strutture istituzionali e giuridiche appropriate, un trattamento preferenziale ai loro artisti e ad altri operatori culturali nonché ai loro beni e servizi culturali”. 1
A tale dovere la Svizzera adempie da una parte con un contributo finanziario (attraverso ad esempio il FondoCulturaleSud e le sedi mondiali di Pro Helvetia)2 , e dall’altra con la mobilità fisica degli artisti. Quest’ultima incontra però spesso difficoltà, in modo particolare nei casi in cui gli artisti abbiano nazionalità necessitanti di un visto per il permesso d’entrata nello spazio Schengen3. Le difficoltà maggiori vengono riscontrate in merito ai requisiti per la richiesta di rilascio di un visto, in quanto le norme della convenzione si pongono dinanzi alle disposizioni e ai procedimenti dello spazio Schengen. Lo scopo del presente scritto consta nel fornire indicazioni e consigli al fine di permettere sin dal principio un celere e corretto inoltro della domanda di richiesta di visto.
1. Riferimento alla Convenzione dell’UNESCO
In primo luogo va fatto presente (alla persona incaricata della propria pratica di rilascio del visto e dei permessi di lavoro) del contenuto della convezione e, se possibile, alle norme determinanti dello stesso. È pur vero che la Convenzione non abroga il Codice dei Visti Schengen, tuttavia la rappresentanza della Confederazione Svizzera dispone di un determinato margine di apprezzamento nell’applicazione dello stesso.
Esempio: L’art. 21 cpv. 5 des Codice die Visti (“Verifica delle condizioni d’ingresso e valutazione del rischio”) viene adempiuto ad esempio attraverso l’assunzione dei costi di viaggio e di soggiorno da parte dell’organizzatore svizzero. Così facendo si avrebbe una prova sufficiente per documentare l’avere sufficienti mezzi di sostentamento previa entrata in Svizzera. La flessibilità in riferimento all’interpretazione dell’art. 21 del Codice dei Visti va quindi sfruttata per permettere l’identificazione e la considerazione delle tipiche caratteristiche degli artisti, segnatamente un’entrata irregolare, brevi e frequenti viaggi, la mancanza di un conto bancario ecc.
2. Identificazione del corretto tipo di visto
La maggioranza degli artisti che necessitano di brevi soggiorni in Svizzera, risulta sufficiente (ed appropriato) il Visto Schengen C, che permette fino ad 8 entrate, rispettivamente 8 giorni lavorativi all’anno senza necessitare di un permesso di lavoro in Svizzera. Va altresì ripetuto che il socio che ha invitato l’artista in Svizzera appare come organizzatore e, in una certa misura, quale garante dell’artista.4
Se, tuttavia, si stima di superare le 8 apparizioni, rispettivamente gli 8 giorni lavorativi in Svizzera, risulta caldamente consigliato richiedere il visto di tipo D.
3. Richiesta di visto e comunicazione
Una volta identificato il corretto tipo di visto, si deve procedere alla richiesta di rilascio dello stesso. Per fare ciò bisogna dapprima informarsi sulla rappresentanza svizzera all’estero competente nel luogo di residenza dell’artista straniero. Sia per domande riguardanti la documentazione, sia per quelle in merito alla durata del procedimento viene caldamente consigliato di mettersi in contatto con la rappresentanza svizzera quanto prima. Quest’ultima risulta disporre quasi sempre di una propria pagina web nella quale si trovano tutte le informazioni principale. Infatti, la documentazione e il procedimento può variare in modo significativo. 5
1. https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20071827/index.html
2. http://www.artlink.ch/index.php?lang=i&pageid=38;
http://www.prohelvetia.ch/AUSSENSTELLEN.36.0.html?&L=1
3. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32009R0810
4 s. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0810
5. s. www.swiss-visa.ch
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