Dall’1.1.2020 saranno in vigore regole certe e uguali in tutta Italia nel caso di mancati pagamenti da parte degli utenti del settore idrico. Sono stati definiti tempi e modalità standard per la costituzione in mora, la rateizzazione degli importi, la sospensione della fornitura e la risoluzione del contratto, salvaguardando le utenze “vulnerabili” in documentato stato di disagio economico-sociale e quelle “pubbliche non disalimentabili” (come ospedali e scuole). È quanto ha previsto la delibera 311/2019 dell’Arera (autorità reti e ambiente) che, dopo un’ampia consultazione, introduce misure idonee ad assicurare all’utente l’adeguatezza e la trasparenza dell’informazione in merito alle azioni messe in atto dal gestore a tutela del proprio credito, ma anche la certezza delle modalità e delle tempistiche per il loro svolgimento.
Ecco di seguito un estratto del comunicato stampa dell’Arera: “In dettaglio, nei casi di morosità delle utenze domestiche residenti (non vulnerabili) potrà essere sospesa la fornitura soltanto dopo il mancato pagamento di fatture per importi superiori al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo agevolato o, quando tecnicamente fattibile, solo successivamente alla limitazione del flusso dell’acqua assicurando soltanto il quantitativo minimo vitale (50 litri per abitante al giorno). Per la medesima categoria di utenza, la disattivazione della fornitura, con la risoluzione del contratto, potrà essere effettuata dal gestore solo nel caso in cui, a seguito della limitazione/sospensione e nel proseguirsi della mora, venga manomesso il misuratore, o nel caso in cui le stesse utenze non abbiano provveduto a pagare i relativi oneri per il recupero della morosità pregressa.
Nel caso di utenze condominiali invece il gestore non potrà limitare/sospendere/disattivare la fornitura idrica se,
... Ti piace questo articolo e vuoi continuare a leggerlo?
Accedi o registrati per continuare a leggere l'articolo