La modifica del Codice civile concretizza la parità dei coniugi in materia di cognome e cittadinanza. Pertanto il cognome e la cittadinanza non cambieranno più in seguito al matrimonio a partire dal 1. gennaio 2013
La scelta del cognome
Quando contraggono il matrimonio, gli sposi possono tuttavia dichiarare di voler portare come cognome coniugale quello da celibe o nubile di uno dei due. In futuro tale possibilità sarà prevista anche per le coppie omosessuali che contraggono un’unione domestica registrata. Il figlio di genitori sposati porterà il cognome coniugale oppure – se i coniugi hanno cognomi diversi – quello da celibe o nubile che i coniugi hanno scelto come cognome dei figli comuni al momento del matrimonio. Se i genitori non sono sposati, il figlio porterà il cognome da nubile della madre. In caso di autorità parentale congiunta, i genitori possono dichiarare che il figlio porterà il cognome da celibe del padre.
Esempio
Mi sposo a gennaio 2013. A febbraio 2013 nascerà nostro figlio. Quale sarà il suo cognome?
Il figlio di genitori sposati porta il cognome di famiglia, oppure, se i genitori portano cognomi diversi, il cognome da nubile/celibe deciso come cognome per i figli comuni in occasione del matrimonio. Se in occasione del matrimonio i genitori non hanno stabilito il cognome che porteranno i figli comuni, dichiarano all’ufficiale dello stato civile mediante notificazione di nascita scritta il cognome da nubile/celibe che porterà il figlio.
Il diritto transitorio
Il diritto transitorio prevede che il coniuge che ha cambiato il proprio cognome prima dell’entrata in vigore di tali modifiche possa dichiarare in qualsiasi momento all’ufficio dello stato civile che intende tornare a portare il proprio cognome da nubile o celibe. In tale caso, i genitori possono dichiarare fino al 31 dicembre 2013 che il figlio riceve il cognome da nubile o celibe del dichiarante. I genitori non coniugati titolari dell’autorità parentale congiunta possono dichiarare entro la fine dell’anno che il figlio deve portare il cognome da celibe del padre. I figli maggiori di 12 anni devono acconsentire al cambiamento del cognome. Le coppie omosessuali che hanno fatto registrare la loro unione domestica prima dell’entrata in vigore di tali disposizioni possono dichiarare entro un anno che intendono adottare come cognome comune quello da celibe o nubile di uno dei due.
Esempio:
Nel giugno 2012 mi sono sposata e ho anteposto il mio cognome a quello di mio marito (Meier Rossi). Nel novembre 2012 è nato nostro figlio. Qual è il suo cognome? È possibile che porti il mio cognome da nubile? Per motivi di certezza del diritto gli ufficiali dello stato civile sono tenuti ad applicare le disposizioni legali vigenti al momento della nascita. Suo figlio nato in novembre del 2012 acquisisce quindi il cognome di famiglia, nel suo caso il cognome del padre (Rossi). Dal 1° gennaio 2013 può dichiarare all’ufficio dello stato civile che vuole riprendere il Suo cognome da nubile (Meier). Entro un anno (31 dicembre 2013) può dichiarare assieme a Suo marito all’ufficio dello stato civile che suo figlio assume il suo cognome da nubile (Meier).
Fonte: http://www.ejpd.admin.ch
Avv. Dipl.-Jur. Dominique Calcò Labbruzzo, Art & Law by Calcò – Bachmannweg 9, 8046 Zürich
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