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21 November 2024
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Diritto

Rinuncia alla paga in un rapporto di lavoro effettivo

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BGer 4A_19/2015 del 20.05.2015

Andrea ha concluso nel maggio del 2007 un contratto scritto con i futuri membri del consiglio d’amministrazione di una società nuovamente fondata nell’ambito del “Private Equity”. Il contratto è stato stipulato in vista di un futuro contratto fra Andrea e la nuova società. Il contratto però sarebbe diventato valido soltanto, se la società fino alla fine dell’anno avesse accumulato una certa somma di capitale per gli investimenti.
Anche se questo capitale non è stato raggiunto, la società ha stipulato un rapporto di lavoro con Andrea, valido dal primo luglio 2008. Le parti hanno anche stipulato una convenzione con la quale volevano sostituire il contratto stipulato nel maggio del 2007. All’impiegato Andrea, in questa convenzione, erano state promesse delle migliori condizioni di retribuzione, qualora la società fosse stata capace di generare un certo capitale d’investimenti. Andrea, in seguito, ricevette dei pagamenti per un totale di CHF 68’000.-, somma che la società ha dichiarato come dei bonus speciali. Nell’anno 2009 Andrea ha disdetto il rapporto di lavoro, dopo certe trattative con la società. Nonostante ciò il rapporto è andato avanti. Le parti, comunque, non sono riuscite a stipulare delle nuove condizioni. Alla fine dell’ottobre 2009 la società ha licenziato Andrea per mo-tivi economici.
Andea, per questo motivo, ha inoltrato causa al tribunale del lavoro e richiesto un pa-gamento aggiuntivo di CHF 105’000.- per la fase in cui è stata fondata la società ed un indennità per un licenziamento illegittimo di CHF 50’000.-. Il tribunale del lavoro ha parzialmente accolto la causa di Andrea. A questo punto la società ed anche Andrea sono ricorse al tribunale di seconda istanza. Questo non ha accolto i ricorsi, motivo per cui Andrea si è rivolto al Tribunale federale.
Secondo l’articolo 320 cpv. 2 CO un contratto di lavoro è concluso, anche se il datore di lavoro accetta l’esecuzione di un lavoro, la cui prestazione secondo le circostanze non può attendersi senza salario. In questo caso si parla di un rapporto di lavoro effettivo. La supposizione dell’articolo 320 cpv. 2 CO non vale, se le parti possono dimostrare di aver stipulato la non retribuzione del lavoro. Secondo il Tribunale federale, Andrea ha potuto giuridicamente rinunciare nella convenzione con i futuri membri del consiglio d’amministrazione alla sua retribuzione a favore della società, a causa dell’articolo 112 cpv. 2 CO, ossia stipulando un contratto a favore di terzi. Particolarmente perché la convenzione è stata stipulata in vista di un rapporto di lavoro futuro. Il Tribunale federale ha perciò costatato che l’istanza inferiore ha giustamente ammesso che Andrea avesse rinunciato condizionalmente alla sua paga, qualora la società non avesse raggiunto i suoi obiettivi.
Inoltre, il Tribunale federale ha esaminato l’illegittimità del licenziamento secondo l’articolo 336 cpv. 1 lit. d CO. Affinché un licenziamento sia illegittimo deve esserci un rapporto di causalità naturale tra il motivo del licenziamento e il licenziamento. L’esaminazione di un rapporto di causalità è una questione di fatto, che il Tribunale federale esamina solo se l’accertamento dei giudici precedenti è stato arbitrario. Dato che il Tribunale federale non ha potuto costatare un apprezzamento delle prove arbitrario della istanza inferiore, ha giudicato legittimo il licenziamento avvenuto. In più ha costatato che, se ci sono più motivi per un licenziamento, il motivo illegittimo – che porta all’illegittimità del licenziamento – deve essere talmente essenziale che senza di questo il licenziamento non sarebbe stato espresso. Il Tribunale federale per questo motivo non ha accolto il ricorso.

 

PER LE VOSTRE DOMANDE, SCRIVETE O TELEFONATEMI:
Avv. Dipl.-Jur. Dominique Calcò Labbruzzo
LAW by CALCÒ – Freigutstrasse 8, CH-8002 Zürich
Tel. 078-876 82 43 Mail:<[email protected]

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