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16 April 2024
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Svizzera

SAIG ITAL-UIL

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Serata informativa sullo scambio di informazioni automatico ed  i problemi sociali e previdenziali dei cittadini residenti all’estero

Venerdì 29 settembre scorso, si è svolta, presso la sede della SAIG, una serata informativa sullo scambio automatico di informazioni (cosiddetto SAI e EAR in francese), in vigore dal 1 gennaio 2018 e sui problemi sociali e previdenziali che riguardano i cittadini italiani residenti all’estero. Relatori per detta serata, oltre alla sottoscritta, anche Mariano Franzin, Presidente della Ital-Uil della Svizzera.

Per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e l’Europa, in vigore dall’inizio del prossimo anno, è stato opportunamente richiamato l’Accordo sottoscritto tra Svizzera ed UE, in vigore dal 1 gennaio 2017 per quanto riguarda la raccolta delle informazioni finanziarie e dal 1 gennaio 2018 per quanto riguarda l’utilizzo di dette informazioni per l’emersione di capitali mai dichiarati nei paesi di residenza dei contribuenti.

Tale accordo prevede due tipi di procedure: lo scambio automatico che dovrà avvenire senza richiesta alcuna da parte delle autorità fiscali. Ciò significa che ogni anno le istituzioni finanziarie (banche, istituti postali, assicurazioni), dovranno inviare alle autorità fiscali competenti del paese della residenze effettiva, i dati riguardanti i correntisti o intestatari di assicurazioni e residenti all’estero (nome, numero di conto, importi depositati o investiti, etc). Le autorità fiscali potranno, a quel punto, utilizzare dette informazioni per controllare se si tratti di capitali già dichiarati o meno. Nella denegata ipotesi in cui non lo fossero, scatteranno le ammende e, soprattutto in caso di capitali di una certa consistenza, anche un eventuale procedimento penale. La seconda procedura prevista nell’accordo è lo scambio di informazioni su domanda. In questo caso le autorità fiscali del paese di residenza del contribuente potranno domandare direttamente informazioni alle istituzioni finanziarie del paese d’origine del contribuente stesso o del paese in cui sospettano o sanno esistere capitali non dichiarati. Tale domanda potrà essere per un solo contribuente o per gruppi di contribuenti (con le cosiddette demandes groupées).

Per evitare di essere soggetti a questo tipo di procedure e pagare le ammende, il contribuente può ancora inviare una denuncia spontanea, approfittando dell’amnistia fiscale. Il termine per aderire all’amnistia, è, per quanto noto in questo momento, il 31 dicembre di quest’anno, ma vi sono notizie circa uno slittamento del termine al 30 settembre 2018. Se tali notizie verranno confermate dall’AFC di Ginevra, sarà cura della sottoscritta informare tempestivamente quanti si rivolgono alla SAIG nelle consuete sedute settimanali del lunedì pomeriggio in sede e attraverso i principali canali di divulgazione (FB, La Notizia di Ginevra, La Pagina di Zurigo, etc).

Anche durante questa serata informativa, si è riscontrata ancora qualche perplessità da parte degli astanti, sia riguardo alla procedura di adesione, sia all’opportunità di aderire, sia all’impatto dei costi da sostenere per il supplemento di imposta sugli ultimi 10 anni. Si è cercato di chiarire, una volta di più, tutti i dubbi emersi nel corso della serata e tranquillizzare quanti, male o parzialmente informati, non hanno deciso di autodenunciarsi.

Nonostante si comprenda il disagio dei contribuenti rispetto ad una procedura straordinaria che spaventa, mi corre l’obbligo di ricordare che si tratta di una legge federale (peraltro preesistente da molti anni) che, in quanto tale, deve essere rispettata in tutti i suoi aspetti. In difetto, lo Stato metterà in atto tutte le procedure atte a reprimere comportamenti contrari al rispetto del diritto e del vivere civile.

Vorrei anche precisare che da due anni a questa parte si sta facendo informazione senza puntare il dito o giudicare nessuno. Ciascun cittadino è perfettamente libero di decidere come meglio crede, cioè adeguarsi oppure no alle leggi previste, ma il nostro obbiettivo è quello di rendere consapevoli delle conseguenze, civili e/o penali, delle proprie decisioni. Vivendo in un paese democratico tutti hanno il diritto di dire la propria opinione, anche dissenziente, ma il nostro lavoro è soltanto, si ribadisce, quello di informare. Chi fa le leggi è il legislatore, non certo i sottoscritti e, dunque, inviare pareri discordanti, magari anche in forma anonima, circa la propria contrarietà ad una legge di Stato, non solo è inutile ma anche ridicolo. Le sedi per poter fare questo sono ben altre, ad esempio andando a votare ai referendum.

Detto questo, e tornando alla serata informativa, terminato l’intervento della sottoscritta, Mariano Franzin ha illustrato la normativa, in vigore dal 1 gennaio 2015, ( decreto legge 28 marzo 2014 n°47; legge 23 maggio 2014, n°80 art. 9-bis) che permette anche ai pensionati AIRE di non pagare l’IMU, ma una quota di TASI e TARI. Dal 2016,i pensionati AIRE non sono tenuti più a pagare né IMU né TASI ma solo un terzo di TARI.

E’ importante dire che molti Comuni stanno facendo orecchie da mercante continuando a far pagare i pensionati AIRE. Soltanto le province autonome di Trento e Bolzano possono non applicare detta normativa. Tutti gli altri Comuni, invece, devono rispettarla. Basta presentarsi presso il Comune del luogo ove l’immobile si trova, con il codice fiscale, l’attestazione di iscrizione all’AIRE (i Consolati possono rilasciarne copia) e l’attestazione della pensione svizzera per pretendere l’esenzione per un immobile.

Avv. Alessandra Testaguzza

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