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5 May 2024
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Diritto

Tacita diminuzione del salario e retribuzione dei risarcimenti per le vacanze

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Sentenza (del tribunale federale) 4A_434/2014 del 27 marzo 2015

La lavoratrice Frida era impiegata al 50% come segretaria dal 1999 nell’azienda Oktavia.
Il suo contratto prevedeva un diritto a quattro settimane di vacanza all’anno. Inoltre a partire dal 2000 il datore di lavoro si assumeva il finanziamento del terzo pilastro della lavoratrice Frida. Negli anni tra il 2001 ed il 2009 la lavoratrice riceveva un quattordicesimo salario quando prendeva le ferie. Il 31 dicembre 2007 il datore di lavoro disdiceva l’assicurazione per il terzo pilastro della lavoratrice. Lo scritto di tale disdetta fu redatto da Frida stessa, sotto imposizione dei suoi superiori.
Nel novembre 2010 il dottore di Frida le certificava un’incapacità lavorativa del 100%. Da gennaio 2011 le viene presunto un impiego lavorativo del 25%; tuttavia non risulta chiaro quando quest’ultima avrebbe potuto ricominciare a lavorare al 100%. L’impresa Oktavia metteva fine al rapporto lavorativo con Frida per la fine di febbraio 2011 licenziandola. Il suo saldo vacanze in quel momento corrispondeva approssimativamente a cinque giorni. La lavoratrice inoltrava un’azione legale contro la datrice di lavoro chiedendo, tra le altre cose, un risarcimeto per la disdetta del finanziamento del terzo pilastro come pure il rimanente del suo saldo vacanze.
Il Tribunale federale qualificava la disdetta del terzo pilastro come una modifica contrattuale unilaterale a danno della lavoratrice. Una diminuzione di salario non può mai aver luogo senza l’assenso del lavoratore. Tuttavia, nel caso in questione, il Tribunale federale ha constatato un tacito assenso (ai sensi dell’art. 6 CO) della lavoratrice, dato che quest’ultima aveva accettato la disdetta senza rimostranze, redandola essa stessa. Ne conseguiva che il risarcimento per la disdetta del finanziamento del terzo pilastro non le veniva riconosciuto
Per quanto concerneva il saldo residuo delle vacanze. Il Tribunale federale considerava le vacanze di principio devono essere prese anche dopo la disdetta del contratto di lavoro.
In caso di licenziamento, la durata del congedo deve essere messa in relazione con il diritto alle vacanze. Inoltre va considerato che la lavoratrice deve disporre di tempo sufficiente per la ricerca di un nuovo impiego.
Siccome ,nel caso in questione, il tempo per la ricerca di un nuovo impiego non era sufficiente, alla lavoratrice andava pagato il saldo residuo delle vacanze.
Ne conseguiva che l’azione legale di Frida veniva parzialmente accolta.

PER LE VOSTRE DOMANDE, SCRIVETE O TELEFONATEMI:
Avv. Dipl.-Jur. Dominique Calcò Labbruzzo
LAW by CALCÒ – Freigutstrasse 8, CH-8002 Zürich
Tel. 078-876 82 43 Mail:<[email protected]

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