La società anonima (SA) in Svizzera è la forma giuridica prediletta in quanto in fatto di responsabilità, prescrizioni sul capitale ecc. offre determinati vantaggi anche per le piccole imprese. Per gli impegni della società anonima risponde solo il patrimonio sociale, in caso di fallimento, dunque, i soci perdono al massimo il loro capitale azionario.
Capitale azionario
Una società anonima può essere costituita da una o più persone naturali o giuridiche, la quale/le quali porta/portano un determinato capitale nella ditta che viene scomposto in somme parziali dette azioni. Il capitale azionario deve ammontare ad almeno CHF 100’000.-. I fondatori azionari devono versare, ovvero liberare, tuttavia solo il 20% del capitale azionario previsto; il minimo però deve comunque ammontare a CHF 50’000.-. Il resto va versato in un secondo tempo, al più tardi in caso di liquidazione o di fallimento. Il capitale non deve essere necessariamente pagato in contanti, ma può essere versato anche sottoforma di conferimento in natura (ad es. immobili, macchinari ecc.). Le azioni possono essere al portatore e/o nominative; il loro valore nominale deve ammontare ad almeno un centesimo.
Consiglio d’amministrazione
Una SA deve nominare un consiglio d’amministrazione (cda) composto da uno e più azionisti. Se alla società partecipano anche persone giuridiche, esse possono nominare un rappresentante nel consiglio d’amministrazione. Il consiglio d’amministrazione è l’organo costitutivo e di vigilanza supremo della società anonima e può gestire gli affari della società direttamente o delegarli a terzi. I nomi dei consiglieri d’amministrazione vengono pubblicati nel registro di commercio. Essi sono responsabili per eventuali danni causati da loro stessi attraverso una violazione degli obblighi volontaria o per negligenza.
Organo di revisione e relazione d’esercizio
Una società anonima deve disporre inoltre di un organo di revisione che va nominato durante la costituzione. La procedura di controllo prevede la revisione ordinaria per SA più grandi, le quali nell’arco di 2 anni consecutivi hanno superato 2 dei 3 valori limiti (somma di bilancio: CHF 20 milioni; fatturato: CHF 40 milioni; 250 posti di lavoro a tempo pieno). Tutte le altre imprese possono sottoporsi a una revisione contenuta. Ogni società anonima deve inoltre elaborare ogni anno una relazione d’esercizio composta da un rendiconto d’esercizio e un rapporto annuale.
Assemblea generale
L’assemblea generale annua degli azionisti è l’organo supremo di una SA. L’assemblea generale determina gli statuti, nomina il consiglio d’amministrazione e l’organo di revisione, approva o respinge il rapporto annuale e delibera sull’utilizzo dell’utile societario.