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6 May 2024
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Diritto

Nuove modalità per protocollare la durata del lavoro

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Negli ultimi decenni il mondo del lavoro è cambiato molto. Oggi gran parte delle attività professionali si caratterizzano per un’elevata flessibilità spazio-temporale grazie all’uso di smartphone e la possibilità di lavorare da casa, con il risultato che una registrazione estremamente dettagliata, così come prevista dalla legge sul lavoro, non corrisponde più alla realtà. La modifica dell’ordinanza 1 della legge sul lavoro (OLL 1) rimedia a questa situazione, introducendo due forme di registrazione che disciplinano la realtà attuale all’interno di un quadro normativo. In questo modo si garantisce ai lavoratori e ai datori la certezza del diritto, si alleggerisce il carico amministrativo delle imprese e si rafforza l’attuazione della legge sul lavoro. I nuovi articoli 73a e 73b dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro entrate in vigore il primo gennaio 2016. Con le nuove norme è possibile, previo accordo tra lavoratore e datore di lavoro ed in circostanze ben definite, l’esentamento dall’obbligo di protocollare la durata del lavoro in modo dettagliato.
L’articolo 73a OLL 1 prevede che si possa completamente rinunciare al protocollo della durata di lavoro. L’applicazione di questa norma richiede tuttavia un contratto di lavoro collettivo, il consenso del dipendente, come pure una paga superiore al CHF 120’000.00 annui.
L’articolo 73b OLL 1 invece prevede un protocollo della durata del lavoro semplificato, in modo che venga protocollato unicamente la durata massima del lavoro giornaliero. La norma non è applicabile per il lavoro di notturno o domenicale. Anche in questo caso, essa ha valore soltanto se sussiste un accordo collettivo fra il datore di lavoro e la rappresentanza dei lavoratori.
La rinuncia all’obbligo di registrare la durata del lavoro dev’essere concordata individualmente e per iscritto. Una tale rinuncia non può essere né imposta unilateralmente dalla direzione né decisa in nome del lavoratore interessato dalla commissione del personale o da un sindacato nell’ambito di un contratto collettivo di lavoro. Questa convenzione dev’essere documentata per ogni singolo dipendente.

PER LE VOSTRE DOMANDE, SCRIVETE O TELEFONATEMI:
Avv. Dipl.-Jur. Dominique Calcò Labbruzzo
LAW by CALCÒ – Freigutstrasse 8, CH-8002 Zürich
Tel. 078-876 82 43 Mail:<[email protected]

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