Il 23 febbraio 2015 al termine di un periodo di trattative durato circa tre anni, la Svizzera e l’Italia hanno raggiunto la tanto attesa fiscale, firmando un Protocollo che modifica l’attuale art. 27 della costituzione contro le doppie impostazioni del 9 marzo del 1979.
Il protocollo implementa lo standard internazionale in materia di scambio di informazioni, recependo tout court la più recente formulazione dell’art. 26 del modello di Convenzione OSCE. Il nuovo art. 27 del trattato italo – svizzero a seguito della modifiche del Protocollo citato, prevede che le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le diposizioni della presente convenzioni, oppure per l’amministrazione o l’applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione.
Il testo del nuovo art. 27 è conforme alle disposizioni contenute al modello OSCE, le autorità, pertanto potranno scambiarsi informazioni ma rimane il divieto delle fishing expeditionis ossia richieste indiscriminate di prove prive di un nesso con un caso concreto. Rispetto alla formulazione precedente dello stesso articolo della convenzione italo – svizzera è stabilito un obbligo, anziché una facoltà, in capo alle autorità competenti di scambiarsi le informazioni senza che tale forma di cooperazione sia soggetta ai limiti previsti della legislazione tributarie dei suoi Stati contraenti nel quadro della prassi amministrava normale.
Il futuro scambio di informazioni, inoltre non potrà essere finalizzato alla sola applicazione delle disposizioni convenzionali, ma potrà dunque essere azionato anche per l’applicazione del diritto interno e riguardare soggetti e tributi che non sono inclusi nell’ambito di applicazione della Convezione.
Conformemente allo standard OSCE il requisito della verosimile rilevanza può essere soddisfatto in casi relativi sia ad un singolo contribuente sia ad una pluralità di requisiti. lo scambio automatico di informazioni relativo ai conti finanziari e lo scambio spontaneo di informazioni tra le parti saranno oggetto di strumenti giuridici separati. e inoltre stabilito che in presenza di una richiesta in informazioni restano applicabile nello stato richiesto le norme procedurali che tutelano i diritti del contribuente senza che tuttavia questo possa ostacolare o ritardare in modo indebito lo scambio effettivo dei dati.
In considerazione dei recenti sviluppi in ambito fiscale internazionale e degli impegni delle organizzazioni volte a potenziare la trasparenza, a fronteggiare l’erosione delle basi imponibili, a contrastare la pianificazione fiscale aggressiva e a migliorare le norme in materia di anti- riciclaggio, l’Italia e la Svizzera hanno anche convenuto una road map programmatica avente ad oggetto degli altri temi. In particolare i due Stati si sono impegnati a concedersi reciprocamente lo scambio di informazioni automatico, implementando lo standard internazionale OSCE e tenendo cono degli sviluppi legislativi nazionali e comunitari.
Accanto all’intesa sullo scambio di informazioni la Svizzera si dichiara pronta ad applicare immediatamente con l’Italia L’accordo anti – frode concluso con l’unione Europea. Alla luce di tali progressi l’Italia si impegna ad eliminare la Svizzera dalle liste nere alla data dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica sullo scambio di informazioni del febbraio scorso.
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