Il principio del “dubio pro duriore” può essere tratto dall’art. 319 cpv. 1 del codice di procedura penale e si occupa della questione se la procura debba presentare un atto d’accusa in caso di dubbio.
Se in Svizzera viene commesso un reato, il caso viene assegnato al pubblico minister, che avvia le indagini e verifica la credibilità dei possibili autori. Decide poi se perseguire o no.
Il procedimento è sospeso solo se cè un’evidente impunità o un’evidente mancanza di requisiti procedurali e se l’assoluzione è l’unico risultato possibile. Se ci sono prove evidenti contro l’autore del reato e ci si può aspettare una condanna, la Procura della Repubblica sporgerà denuncia. Si pone ora la questione di cosa succede ai cosiddetti casi di dubbio in cui non è possibile stabilire con certezza se l’imputato ha commesso o meno il reato.
“In dubio pro duriore” significa “in dubbio per il più duro” o “in dubbio per l’accusa”. In sostanza, ciò significa che un’accusa viene sempre depositata anche in casi limite. Se è probabile un’assoluzione ma non è completamente esclusa una condanna, l’imputato deve affrontare il giudice. In questo modo, si può garantire che la decisione sia presa dal tribunale e non dalla procura.
Un esempio comune di un caso di dubbio è la situazione di “dichiarazione contro dichiarazione”. La persona A. e la persona B. descrivono il corso degli eventi in modi diversi e non è possibile stabilire chiaramente chi dice la verità. Pertanto, una sospensione del procedimento in questo caso sarebbe inammissibile e deve essere depositato un atto d’accusa.
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