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25 April 2024
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Svizzera

L’Associazione Regionale Pugliese di Ginevra, ospita l’Avv. A. Testaguzza per parlare di fisco, IMU, TARI e TASI

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Lo scorso 7 ottobre si è tenuta, presso la se…de di Ginevra dell’associazione Regionale Pugliese di Ginevra, una riunione informativa da parte dell’Avv. Alessandra Testaguzza, la quale, dopo le presentazioni da parte del presidente dell’associazione, Antonio Scarlino, ha risposto ad alcune domande riguardanti l’amnistia fiscale svizzera, il pagamento dell’IMU, della TARI e della TASI da parte dei pensionati italiani iscritti all’AIRE, del canone TV e di atti di vendita o donazione di immobili.
Dopo aver preliminarmente chiarito, ancora una volta, i passaggi più interessanti della normativa riguardante l’amnistia fiscale svizzera (amnistie fiscale partielle 2010) ed i modi per potervi aderire, l’Avv. Testaguzza è passata a chiarire che a seguito dell’entrata in vigore della normativa di cui al Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, art. 9-bis, a partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, ma a condizione che l’immobile non risulti locato o dato in comodato d’uso.
Per tale unità immobiliare, dunque, è disposta l’esenzione dal pagamento dell’IMU ed il pagamento in misura ridotta (1/3) della TASI e della TARI.
Come fare per usufruire di queste esenzioni?
Bisogna recarsi, muniti di documenti di identità e di codice fiscale, presso il Comune ove l’immobile si trova ubicato e presentare la documentazione attestante la condizione di pensionato (per quanto riguarda la Svizzera, ad esempio, l’attestazione AVS).
Se il contribuente possiede più case in Italia, può scegliere (secondo quanto chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con Risoluzione del 5 novembre 2015 n. 10/DF) quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione del regime di favore stabilito dall’IMU per l’abitazione principale; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati.
conferenza-arpgPer quanto riguarda le modalità con cui deve essere effettuata la scelta da parte del pensionato all’estero dell’immobile da considerare direttamente adibito ad abitazione principale, tale scelta deve essere effettuata attraverso la presentazione della Dichiarazione IMU in cui il proprietario dell’alloggio deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
Per quanto riguarda il pagamento del canone TV da parte dei cittadini iscritti all’AIRE, sono state presentate delle proposte di revisione da parte dei nostri parlamentari d eletti in Svizzera, l’On. Gianni Farina e l’on. Alessio Tacconi, per una esenzione o riduzione di detto canone in favore dei cittadini italiani residenti all’estero.
Successivamente, l’Avv. Testaguzza, ha chiarito le differenze tra vendita e donazione di immobili in Italia a favore dei figli.
Le differenze sono sostanziali e, dunque, bisogna valutare attentamente quale tipo di atto scegliere a seconda delle esigenze. Per quanto riguarda la vendita, la tassa di registro ammonta al 2% del valore dichiarato nell’atto, se si tratta di una prima casa, mentre arriviamo al 9% se si tratta di una seconda casa. Inoltre, la normativa prevede che in caso di vendita, vi sia necessariamente un trasferimento di denaro, corrispondente al prezzo concordato, dal conto corrente dell’acquirente al conto corrente del venditore.
Per quanto riguarda la donazione, invece, l’imposta di registro è in misura fissa in caso di prima casa (€ 200,00, più 200,00), mentre è del 3% se si tratta di seconda casa e non si prevede un trasferimento di denaro.
Ma ATTENZIONE: gli immobili oggetto di donazione possono comportare problemi di commerciabilità perché la normativa prevede che la donazione può essere soggetta a revocazione fino a 10 anni dopo la morte di chi ha donato. Inoltre gli eredi legittimari (coloro che la legge tutela come eredi legittimi – coniuge e figli, ad esempio) possono agire con un’azione in riduzione (per vedersi riconoscere la quota di eredità cd legittima) fino al temine di 20 anni dalla trascrizione della donazione nei registri immobiliari.
Ciò significa, ad esempio, che in caso di vendita dell’immobile prima di tali termini, chi acquista può vedersi rifiutare il mutuo dalle banche. Ultimamente, con la previsione di un’assicurazione specifica che tiene indenne il beneficiario, l’acquirente o il soggetto mutuante, dal danno economico che subirebbe a seguito di esito favorevole dell’azione di restituzione da parte di terzi legittimari che abbiano acquisito un diritto sull’immobile, le banche deliberano il mutuo ed il bene torna ad essere tranquillamente venduto.
Ma chi può stipulare tale assicurazione e soprattutto quando? All’atto della donazione: il donante (chi dona l’immobile) o il donatario (chi riceve l’immobile) per garantire pro-futuro la commerciabilità del bene; oppure successivamente: il donatario, il proprietario o il terzo acquirente nonché il soggetto mutuante.
L’Avv. Testaguzza ha, dunque, consigliato di consultare il notaio, spiegando bene quali siano le proprie esigenze, prima di decidere quale atto stipulare. Ha poi ringraziato il Presidente Scarlino per l’ospitalità.
A sua volta, il Presidente Scarlino moderatore del dibattito, ha ringraziato i presenti e l’Avv. Testaguzza per aver accettato di delucidare alcuni aspetti dei punti trattati.

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