BGer – 4A_574/2013
Claudia ed Antonio producevano gioielli e decisero di costituire una società a garanzia limitata, ossia la B Gio Sagl. Claudia compariva come gerente unica di questa società. Successivamente Antonio e la B Gio Sagl decisero di terminare il contratto lavorativo di Antonio. Per questo motivo la B Gio Sagl sottopose ad Antonio una proposta scritta per una convenzione sul recesso, nella quale Antonio viene nominato come “consocio/collaboratore” ed è previsto per lui il 50% degli utili della società come anche un bilancio del suo credito e dei suoi debiti verso la società. Antonio non ha accettato questa proposta ed ha formulato una nuova convenzione sul recesso, nella quale si è descritto solo come collaboratore.
Anche in questa convenzione è stato fissato un avere per Antonio, nonché un’indennità di recesso più elevata. Tuttavia, neppure questa convenzione è stata accettata dalla B Gio Sagl. Dopodiché, la B Gio Sagl ha inoltrato causa nei confronti di Antonio, chiedendo al tribunale di prima istanza il pagamento di CHF 50’000.00 oltre interessi, nonché la restituzione di diversi oggetti. L’azione non è stata accolta dal tribunale in prima istanza, tuttavia il tribunale d’appello ha accolto parzialmente il ricorso ed Antonio è stato obbligato al pagamento della somma richiesta, non avendo né contestato la richiesta della B Gio Sagl e né comprovato le proprie richieste.
Antonio, a questo punto, è ricorso al Tribunale federale con la richiesta di annullare la sentenza del Tribunale d’appello e di respingere l’azione contro la B Gio Sagl, contestando anche l’accertamento inesatto dei fatti effettuato dall’autorità inferiore.
Questa non avrebbe constatato che le parti hanno concluso oralmente una ripartizione degli utili, ciò che sarebbe stato nella volontà di entrambi le parti. Ciò, secondo Antonio, si dedurrebbe dal fatto che la B Gio Sagl avesse descritto Antonio come collaboratore e consocio nella proposta di una convenzione sul recesso. Secondo lui, si deve perciò dedurre che le parti hanno avuto una collaborazione anche societaria, alla luce del consenso orale delle parti. Il Tribunale federale non ha accolto il ricorso, motivando che un consenso orale non è dato. Una parte non può estrarre da un’offerta di contratto che ha esplicitamente rifiutato, la parte favorevole (ossia qui la qualità di socio), e partire dal presupposto che, secondo la buona fede, la controparte era d’accordo con questo fatto. In più per offerte di contratto scritte per una ragione di buona fede, si deve dedurre che la controparte si era riservata la forma scritta. L’art. 16 cpv. 1 CO presume, che per un contratto non vincolato per legge a forma, se le parti hanno convenuto a una forma scritta, le stesse non sono obbligate in difetto della forma. ossia se un contratto scritto non è stato concluso. Un consenso orale non sussiste. Di conseguenza, il ricorso di Antonio non è stato accolto.
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