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23 April 2024
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Diritto

Incidente per colpa propria e di un uccello

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Sentenza (del Tribunale Federale) 1C_656/2015 dell’8 aprile 2016

Il ricorrente viaggiava con la sua autovettura ad una velocità di 40-50 km/h quando un uccello è entrato attraverso il finestrino. Nel tentativo di cacciar via l’uccello con una mano, il ricorrente perdeva il controllo del mezzo, entrando in collisione con un palo di sicurezza stradale su un tratto di asfalto riservato ai pedoni. Mediante un decreto d’accusa il ricorrente fu condannato per mancata padronanza del veicolo, con l’istanza precedente che classificava tale agire nel relativo processo amministrativo come un’infrazione di media gravità alla legge federale sulla.

Il ricorrente richiedeva l’annullamento della precedente decisione, la classificazione del sinistro come lieve infrazione con un semplice ammonimento come conseguenza. A detta sua, la collisione è da ricondurre a cause di forza maggiore unite ad una lieve infrazione. L’accusa contro il ricorrente non può constare nel fatto che in retrospettiva egli avrebbe potuto – oggettivamente – agire altrimenti in modo più ragionevole. Tuttavia, le valutazioni aventi oggetto l’agire del ricorrente ante e post incidente devono grossomodo coincidere. L’unico motivo per cui il conducente non abbia potuto agire secondo la (a posteriori) miglior soluzione è da ricondurre al fatto che quest’ultimo dovesse agire in modo istantaneo.

Il tentativo del ricorrente di scacciare un uccello fuori dall’autovettura attraverso un finestrino solo parzialmente aperto non risulta essere la reazione più opportuna alla situazione. Esso non si è rilevato neppure efficace in quanto l’uccello è uscito dall’autovettura soltanto dopo l’incidente con l’apertura delle porte del veicolo. Quindi il ricorrente avrebbe dovuto ridurre immediatamente la velocità del veicolo per fermarlo e far uscire l’uccello. A seguito del comportamento del ricorrente, la sua colpa non può venir qualificata come lieve. Attraverso i movimenti per cacciare l’uccello ad una velocità di 40-50 km/h egli ha perso di vista la strada per un lasso di tempo non specificato, concentrandosi sul volatile. Inoltre il suo agitarsi con la mano è di per sé sufficiente a causare un pericolo di movimenti del volante incontrollati. Conseguentemente, la sua colpa non può essere qualificata come lieve.

PER LE VOSTRE DOMANDE, SCRIVETE O TELEFONATEMI:

 Avv. Dipl.-Jur. Dominique Calcò Labbruzzo 

LAW by CALCÒ – Freigutstrasse 8, CH-8002 Zürich

Tel. 078-876 82 43 Mail:<[email protected]

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