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29 April 2024
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L’accettazione dell’eredità con beneficio dell’inventario

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Secondo l’articolo 490 del Codice Civile l’accettazione con beneficio d’inventario è un atto attraverso il quale una persona dichiara di accettare un’eredità ma di voler evitare che il suo patrimonio personale venga confuso con quello del defunto.
Di norma quando ci si trova ad ereditare, il patrimonio dell’erede e quello del de cuius diventano un unicum per cui all’erede passano non solo i beni mobili e immobili, ma anche i crediti e le obbligazioni, perciò chi entra in possesso dell’eredità deve onorare i debiti e quando questi sono ingenti può rivelarsi tutt’altro che conveniente. A tutela dell’erede è stata dunque stabilita la norma del beneficio d’inventario che gli permette di evitare di far fronte a parte dei debiti contratti dal defunto quando era in vita.
La legge prevede che l’accettazione con beneficio d’inventario sia obbligatoria in alcuni casi particolari per tutelare soggetti giuridicamente più deboli previsti negli articoli 471, 472, 473 del Codice Civile. Tali soggetti sono i minori e i minori emancipati, gli interdetti, gli inabilitati, le persone giuridiche, le fondazioni, le associazioni e anche gli enti non riconosciuti. Non sono invece obbligate al beneficio d’inventario le società commerciali. Il fatto che questo tipo di accettazione sia obbligatoria non significa però che essa sia automatica: occorre che un responsabile compia l’atto necessario affinché l’accettazione sia valida.
L’accettazione con il beneficio d’inventario comporta che si ereditino tutti i crediti e i debiti del defunto e che si possa riscuotere tutti i crediti, tuttavia non si è tenuti a pagare debiti o a soddisfare legati che vadano oltre il valore del patrimonio ricevuto. In questo modo si evita di ricevere un’eredità dannosa e i debiti vengono estinti solo con l’utilizzo del patrimonio del de cuius e non anche con quello dell’erede. Bisogna notare che coloro che vantavano crediti legati nel confronto del defunto possono agire sul patrimonio prima dell’erede stesso.

Come accedere all’accettazione con beneficio d’inventario
Per accedere all’accettazione beneficiata sono necessari alcuni requisiti. Innanzitutto è necessario che vi sia una dichiarazione che deve essere presentata al notaio o a un cancelliere del Tribunale competente per la zona in cui si è aperta la successione. La dichiarazione va inscritta nel Registro delle Successioni che si trova nello stesso Tribunale, nel caso invece che ci si avvalga di un notaio è il professionista che si incarica di trasmettere gli atti al Tribunale. Entro un mese il Cancelliere deve provvedere alla trascrizione della dichiarazione presso l’Ufficio dei Beni Immobili competente e tale trascrizione consente all’erede di pagare i creditori e di soddisfare i legati.
È obbligatorio redigere un inventario dei beni facenti parte dell’eredità, ciò può essere fatto prima o dopo l’accettazione.
In pratica dunque si deve:
fissare un appuntamento con il notaio o il cancelliere
presentare il certificato di morte
certificare la residenza del defunto
presentare Codice Fiscale e carta d’identità sia dell’erede che del defunto
possedere l’autorizzazione del giudice tutelare per i minori, gli inabilitati e gli interdetti
Sono poi necessarie una marca da bollo 14,62 e la ricevuta del versamento di 262 euro a favore del Tribunale. Qualora ci si rivolga a un notaio sarà lui che si occuperà di tali incombenze.

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