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Svizzera

Le successioni – novità dal 1 gennaio 2019

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Dal 1 gennaio di quest’anno, è entrata in vigore la nuova normativa riguardante la presentazione on-line delle successioni per i decessi avvenuti dal 3 ottobre 2006 in poi.

Vediamo cosa cambia

Anzitutto il modello di presentazione che potrà essere esclusivamente quello adottato con l’Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica (RU 0231243 del 27.12.2016), di colore verde che sostituisce il modello 4 di colore azzurro utilizzato finora. Questo nuovo modello consente di eseguire le volture catastali senza necessità di presentare un’ulteriore richiesta. Il nuovo modello contiene anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Per le successioni apertesi in data anteriore al 3 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il modello approvato con il decreto ministeriale del 10 gennaio 1992, deve essere utilizzato il medesimo modello seguendo le relative modalità di presentazione, quindi il “vecchio” modello 4 in formato cartaceo.

Per i residenti all’estero, l’art. 4.2.1 dell’Approvazione suindicata è previsto che si possa inviare la dichiarazione di successione anche in modalità cartacea con raccomandata ricevuta di ritorno (o altro mezzo equipollente da cui si possa evincere in maniera inequivocabile la data di spedizione) all’Agenzia delle entrate competente (quella dell’ultimo domicilio fiscale in Italia del de cuius al momento della morte). Gli indirizzi delle Agenzie delle entrate si possono trovare agevolmente su Internet.

Quanto ai conteggi per il calcolo delle imposte da pagare il programma che si deve scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate per poter inviare la dichiarazione on-line, fa il calcolo in modo automatico.

Quali sono i vantaggi?

Il nuovo software dell’Agenzia delle Entrate permette di velocizzare l’invio della dichiarazione di successione dal momento che anche le volture catastali e il pagamento delle tasse si possono effettuare in modo automatico.

Senza dimenticare che il nuovo formato elettronico permette di visualizzare (funzione esclusiva per gli uffici territoriali dell’Agenzia) la dichiarazione presentata sia nel cassetto fiscale del dichiarante che in quello dei coeredi e dei chiamati.

Inoltre è possibile richiedere le copie conformi della dichiarazione di successione presso tutti gli uffici territoriali delle Agenzie delle entrate.

Quali sono gli svantaggi?

A mio parere, nonostante le nuove modalità di presentazione siano state concepite per risparmiare tempo e file presso gli uffici territoriali, le persone anziane o quelle che non hanno molta confidenza con gli strumenti informatici possono trovare delle difficoltà maggiori per scaricare il software e riempirlo con cognizione di causa. Inoltre, la stessa Agenzia delle entrate è in procinto di chiarire a breve alcuni aspetti che risultano ancora poco chiari anche ai professionisti che si occupano di questo settore. Sintomo, questo, che la dice lunga circa la “semplificazione” cui mira la riforma. D’altra parte, come tutte le novità, anche questa avrà necessità di essere “rodata” e, quindi, gestita in modo agevole dai contribuenti.

Ma, al di là di queste problematiche, mi preme in questa sede, sottolineare anche di fare attenzione al corretto inserimento degli immobili nella dichiarazione (cartacea o informatica che sia). Mi è capitato spesso, difatti, di verificare che molti dei contribuenti, ma anche qualche professionista, inseriscono in successione immobili che non vanno in successione. Questo rischia di far pagare al contribuente troppe imposte o troppo poche, aprendo in questo modo la porta alla necessità di fare richiesta di rimborso (che ha tempistiche piuttosto lunghe e non si potrà chiedere se sono trascorsi più di 3 anni dal pagamento) oppure, nell’altro caso, ad un accertamento da parte della Agenzia delle entrate la quale, in caso di pagamento delle imposte inferiore al minimo previsto per legge, ha la facoltà di notificare un avviso di accertamento che prevede la base di calcolo del valore da considerare per le imposte di successione, non più sul valore fiscale, ma su quello di mercato degli immobili stessi, con pedissequa richiesta, a quel punto, di un pagamento decisamente maggiorato delle imposte stesse.

Non tutti gli immobili vanno inseriti in successione. Quelli che provengono da donazione con usufrutto del donante, ad esempio, non vanno in successione perché il nudo proprietario, alla morte dell’usufruttuario, diventa automaticamente pieno proprietario. In questi casi deve soltanto essere richiesta al catasto, certificato di morte dell’usufruttuario alla mano, una voltura a nome del nudo proprietario con soppressione dell’usufrutto. Faccio un esempio: se i miei genitori mi hanno donato un appartamento (o un terreno, un negozio, una villa, etc), riservandosene l’usufrutto, io divento automaticamente nudo proprietario (non proprietario pieno, ma comunque già proprietario). Alla morte dei miei genitori quell’appartamento non entrerà in successione ma, essendo già di mia proprietà, io dovrò soltanto richiedere la voltura al catasto.

Gli immobili da inserire nella dichiarazione, dunque, saranno tutti gli altri che non sono stati oggetto di donazione, calcolando, però, la giusta quota in capo al de cuius (se era intestatario del 50% si dovrà inserire il 50% e dividere a metà le imposte da pagare e così via). E come controllare quali immobili derivano da donazione, quali no e le quote intestate al defunto? Niente di più facile, basta richiedere una visura catastale con il codice fiscale del de cuius per verificare tutte queste informazioni prima di procedere alla dichiarazione di successione oppure rivolgersi ad un buon professionista.

Avv. Alessandra Testaguzza

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