7.5 C
Zurich
29 April 2024
Image default
Cronaca Diritto

Rubrica a cura dell’Avvocato Dominique Calcò Labbruzzo

Print Friendly, PDF & Email

Il divorzio

Dal punto di vista legale, il divorzio comporta molte conseguenze, sopratutto se vi sono dei figli. Di seguito verranno discussi i presupposti del divorzio ed i suoi effetti

Presupposti del divorzio

Il divorzio può essere richiesto da un solo coniuge o da entrambi.

a. Divorzio su richiesta unilaterale

Un coniuge può domandare il divorzio se i coniugi vivono separati da almeno due anni. Tuttavia, un coniuge può domandare il divorzio prima della scadenza del termine di due anni quando per motivi gravi che non gli sono imputabili non si possa ragionevolmente esigere da lui la continuazione dell’unione coniugale, come ad esempio in caso di violenza familiare.

b. Divorzio su richiesta comune con accordo completo

Se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e producono una convenzione completa sugli effetti del divorzio, corredata dei documenti necessari e di conclusioni comuni relative ai figli, il giudice li sente separatamente e insieme. L’audizione può svolgersi in più sedute. Se si è convinto che i coniugi hanno inoltrato la richiesta e stipulato la convenzione dopo matura riflessione e per libera scelta e che la convenzione con le conclusioni relative ai figli può essere omologata, il giudice pronuncia il divorzio.

c. Divorzio su richiesta comune con accordo parziale

I coniugi possono domandare il divorzio mediante richiesta comune e dichiarare che il tribunale decida su quelle conseguenze accessorie in merito alle quali sussiste disaccordo. I coniugi sono sentiti, come nel caso di accordo completo, sulla loro richiesta, sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sono pervenuti ad un accordo e sulla loro dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle altre conseguenze.

Effetti del divorzio

 

Il divorzio esplica differenti effetti sulla vita della famiglia, come vedremo ora.

 

a. Alimenti per il coniuge

L‘entità degli alimenti dovuti da un coniuge dipendono soprattutto dal tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio e dalla durata dello stesso. Ad esempio:

La moglie è nata nel 1963, mentre il marito nel 1950. Si sono sposati nel 1985, hanno avuto tre figli e dal 2006 vivono separati; nel 2010 è stato pronunciato il divorzio. La moglie, di formazione parrucchiera, si è presa cura durante il matrimonio dei tre figli e della casa e solo dal 2004 ha iniziato un’attività a tempo parziale, mentre il marito ha lavorato a tempo pieno, ciò che ha continuato a fare anche dopo il divorzio. Il Tribunale Federale ha precisato che in questi casi, nella misura in cui il coniuge creditore, in questo caso la moglie, non riesce a sopperire totalmente o in parte al fabbisogno di cui ha diritto, il coniuge debitore, ossia il marito, può essere astretto a sopperire a tale lacuna alimentare tenuto conto delle proprie possibilità contributive, considerato che il contributo alimentare va versato senza limiti temporali. Bisogna anche tenere conto del fatto che dopo il pensionamento le risorse economiche sono minori e che gli alimenti vanno perciò adeguati.

 

Dal punto di vista legale, il divorzio comporta molte conseguenze, soprattutto se vi sono dei figli. Di seguito verranno discussi i presupposti del divorzio ed i suoi effetti.

Presupposti del divorzio

  1. Il divorzio può essere richiesto da un solo coniuge o da entrambi

  1. Divorzio su richiesta unilaterale

Un coniuge può domandare il divorzio se i coniugi vivono separati da almeno due anni. Tuttavia, un coniuge può domandare il divorzio prima della scadenza del termine di due anni quando per motivi gravi che non gli sono imputabili non si possa ragionevolmente esigere da lui la continuazione dell’unione coniugale, come ad esempio in caso di violenza familiare.

  1. Divorzio su richiesta comune con accordo completo

Se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e producono una convenzione completa sugli effetti del divorzio, corredata dei documenti necessari e di conclusioni comuni relative ai figli, il giudice li sente separatamente e insieme. L’audizione può svolgersi in più sedute. Se si è convinto che i coniugi hanno inoltrato la richiesta e stipulato la convenzione dopo matura riflessione e per libera scelta e che la convenzione con le conclusioni relative ai figli può essere omologata, il giudice pronuncia il divorzio

  1. Alimenti per i figli

Il contributo di mantenimento di ciascun genitore al mantenimento dei figli minorenni dipende dalla rispettiva disponibilità, tenuto conto delle entrate e del proprio fabbisogno, nonché del fabbisogno dei figli. Nei contributi di mantenimento a favore dei figli occorre di regola considerare compreso l’assegno famigliare di base.

Ammettiamo ad esempio che un genitore riesca appena a coprire il suo fabbisogno con il suo stipendio. È questo un motivo sufficiente per non pagare gli alimenti al proprio figlio?

Il Tribunale Federale ha stabilito che in presenza di situazioni economiche modeste devono essere poste esigenze particolarmente elevate allo sfruttamento della capacità al guadagno del genitore debitore del contributo. Occorre tenere conto anche delle possibilità di guadagno che non esigono una formazione professionale completa e si situano nella fascia dei salari bassi. Questo significa che il genitore deve cercarsi un lavoro come ad esempio magazziniere od aiuto alle pulizie al fine di pagare gli alimenti.

  1. Diritto di visita

Di norma i figli vengono affidati alla madre. Il padre ha diritto di visitarli e di trascorrere le vacanze con loro.

Di principio, il diritto di visita non può dipendere esclusivamente dai desideri del bambino; per ciascun caso concreto occorre determinare quali sono i motivi per cui ad esempio il bambino adotta una posizione oppositiva nei confronti del genitore non affidatario e se l’esercizio del diritto di visita rischia di pregiudicare realmente il suo interesse. II Tribunale federale ha già indicato che occorre prendere in considerazione i desideri espressi dal bambino in merito all’affidamento, al padre o alla madre, quando si sia in presenza di una decisione ferma presa da un bambino che ha uno sviluppo e un’età – di regola- di 12 anni.

Per quanto riguarda la frequenza delle visite, la stessa dipende dall’età del bambino. Per esempio ho trattato un caso in cui la madre ha chiesto la riduzione del diritto di visita da due fine settimana al mese ad un giorno perché la bambina si trovava in età prescolastica ed il padre veniva a prenderla il venerdì sera a Zurigo per portarla a Como e riportarla la domenica nel tardo pomeriggio. Dopo una lunga udienza i genitori si sono accordati su un diritto di visita ridotto in modo da risparmiare frequenti viaggi alla figlia.

  1. Abitazione familiare

Quando lo giustifichino la presenza di figli o altri gravi motivi, il giudice può attribuire a uno soltanto dei coniugi i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di locazione relativo all’abitazione familiare, purché si possa ragionevolmente esigerlo dall’altro coniuge.

Il coniuge ex locatario risponde solidalmente della pigione fino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può essere sciolto, per contratto o per legge, ma in ogni caso durante due anni al massimo; ove fosse citato in giudizio per il canone di locazione, egli può compensare l’importo versato con il contributo di mantenimento dovuto all’altro coniuge, mediante rate equivalenti al canone mensile.

Se l’abitazione familiare appartiene a uno dei coniugi, il giudice può, alle medesime condizioni, attribuire all’altro un diritto d’abitazione, per una durata limitata e contro adeguata indennità o imputazione sul contributo di mantenimento. Il diritto d’abitazione è limitato o soppresso ove lo esigano fatti nuovi rilevanti.

Per commisurare l‘indennizzo dovuto dal coniuge che riceve l‘abitazione familiare, oltre al valore venale del diritto, il giudice prende in considerazione l’insieme delle circostanze, e segnatamente il dovere di solidarietà fra coniugi, l’interesse dei figli, la capacità finanziaria dell’avente diritto e quella del proprietario dell’immobile, il tenore di vita avuto dai coniugi e la necessità effettiva dell’alloggio.

a. Cassa pensione

 

Se il marito o la moglie o entrambi nel corso del matrimonio hanno versato contributi al secondo pilastro, in caso di divorzio vige l’obbligo di procedere alla compensazione. Ciò significa che la coppia non può decidere liberamente se dividere o meno gli averi cumulati. Non è pertanto determinante se i coniugi abbiano convenuto la separazione dei beni oppure il regime della partecipazione agli acquisti.

 

Di norma, vengono suddivise le cosiddette prestazioni d’uscita cumulate durante il matrimonio. La prestazione d’uscita equivale al capitale di previdenza che gli assicurati possono trasferire nella nuova cassa pensione quando cambiano datore di lavoro (altrimenti detto «prestazione di libero passaggio»).

 

È da notare che tutti i risparmi cumulati durante il matrimonio devono essere suddivisi; dunque non solo le prestazioni d’uscita ma anche i capitali di libero passaggio (su conti bancari o polizze di libero passaggio), così come i prelievi anticipati effettuati durante il matrimonio per l’accesso alla proprietà abitativa.

 

Esempio

 

L’unione coniugale tra Paolo (50 anni) e Cristina (45 anni) è durata 22 anni. Hanno due figli (di 19 e 16 anni). Paolo è insegnante liceale, mentre Cristina è sarta. Paolo ha sempre esercitato la propria attività durante il matrimonio, Cristina solo fino alla nascita del loro primo figlio. Quando il secondogenito ha compiuto i 12 anni, Carla ha ripreso a lavorare a tempo parziale. Più tardi ha esteso il proprio impegno e da due anni lavora al 70%. I coniugi decidono di divorziare e chiedono come dev‘essere divisa la cassa pensione.

 

La differenza tra l’avere all’atto del divorzio e quello all’atto del matrimonio (interessi compresi) deve essere dimezzata, ossia:

 

la prestazione d’uscita di Cristina è di Fr. 90’000.–, quella di Pietro di Fr. 450’000.–.

La differenza viene dimezzata. Nel nostro esempio la metà di Fr. 360’000.– equivale a Fr. 180’000.–. Cristina, la cui prestazione d’uscita è inferiore, riceve all’atto del divorzio Fr. 180’000.– dall’avere di previdenza di Paolo. L’importo verrà trasferito alla sua cassa pensione. Cristina non percepisce la somma in contanti, essendo questa vincolata alla previdenza per la vecchiaia e l’invalidità.

 

Si tratta di una soluzione equa, visto che entrambi i coniugi hanno contribuito secondo le proprie forze alla comunione domestica. Cristina non deve essere penalizzata a livello previdenziale, poiché ha accudito i figli e rinunciato alla propria attività professionale.

 

1. Validità della sentenza svizzera in Italia

 

 

Affinché una sentenza di divorzio sia valida in Italia occorre che la persona interessata, tramite il Consolato, la trascriva presso il Comune italiano nei cui registri è stato annotato l’atto di matrimonio. La sentenza deve essere tradotta ed essere munita, come pure l‘originale, di un‘apostilla, ossia un timbro che certifica l‘autenticità dei documenti.

Naturalmente mi potete anche contattare per la traduzione della sentenze di divorzio in italiano e per la procedura consolare.

L‘interrogatorio  dell‘imputato

Il signor X mi telefona preoccupato perché ha ricevuto una citazione per settimana prossima. Deve infatti presentarsi in polizia perché è indagato per furto. Come si deve comportare?

In tutti i gradi del procedimento le autorità penali possono interrogare l’imputato in merito ai fatti che gli sono contestati e gli offrono l’opportunità di esprimersi in modo circostanziato su tali fatti. Di seguito verranno illustrate alcune peculiarità di questa fase istruttoria e le conseguenze a cui si vanno incontro se si decide di non collaborare.

Informazioni nel primo interrogatorio
All’inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l’imputato in una lingua a lui comprensibile che:
è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati;
ha facoltà di non rispondere e di non collaborare in quanto non si ha l‘obbligo di denunciare sé stessi o familiari;
ha il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d’ufficio;
può esigere la presenza di un traduttore o interprete.
Se queste informazioni non sono fornite, l’interrogatorio non può essere utilizzato.

Difensore anche durante gli interrogatori della polizia
Un importante novità del nuovo codice di procedura penale, entrato in vigore dal 1. gennaio 2011, è che in caso di interrogatori da parte della polizia l’imputato ha il diritto di esigere la presenza di un difensore e che questi possa a sua volta porre domande. Se è in stato di arresto provvisorio, l’interrogato ha inoltre diritto di conferire liberamente con il suo difensore.
Esame della situazione personale nella procedura preliminare
Il pubblico ministero interroga l’imputato sulla sua situazione personale soltanto qualora si prospetti la promozione dell’accusa o l’emissione di un decreto d’accusa oppure qualora altri motivi lo rendano necessario.

Esame degli atti di un procedimento pendente
Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero.

Come comportarsi
L‘imputato ha l‘obbligo di comparire all‘interrogatorio e di fornire informazioni sui suoi dati personali in modo che l‘autorità possa verificare che la persona citata si sia presentata. Se l‘imputato decide di avvalersi del diritto di non rispondere, questo non può venire valutato a suo discapito, a meno che tramite altre prove la corte giunga inseguito alla conclusione che il reato sia stato commesso. Ritenuto che prima del primo interrogatorio non si possono esaminare gli atti, l‘imputato non sa nemmeno che prove abbia in mano lo Stato e può decidere sempre dopo di collaborare. Invece, chi decide di collaborare e di rispondere alle domande immediatamente, avrà dei vantaggi a livello di riduzione delle sanzioni. E‘ importante decidere subito quale di queste due strategie seguire. Non è consigliabile seguire la via di mezzo, ossia collaborare e allo stesso tempo avvalersi del diritto di non rispondere ad alcune domande, poiché il silenzio verrà valutato a discapito dell‘imputato.

 

PER LE VOSTRE DOMANDE, SCRIVETE O TELEFONATEMI:

Avv. Dipl.-Jur. Dominique Calcò Labbruzzo

Art & Law by Calcò – Löwenstr. 20, 8001 Zurigo

Tel. 078 – 876 82 43 Mail:<[email protected]

 

Ti potrebbe interessare anche...

Sandra raggiunge il suo Raimondo

Redazione

Cresce in Italia la pirateria stradale

Redazione

Ne vedremo di dolcissime con Benedetta Parodi!

Redazione La Pagina

Lascia un commento

I cookies ci permettono di garantire la funzionalità del sito, di tenere conto delle vostre preferenze e consentirvi una migliore esperienza di consultazione dei nostri contenuti. Continuando a navigare sul nostro sito l’utente accetta l’utilizzo dei cookies. Accetto Leggi di più