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6 May 2024
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Diritto

La riserva di proprietà fatta all’estero vale anche in Svizzera?

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Un venditore domiciliato in Germania vende una macchina sportiva Porsche ad un acquirente domiciliato in Svizzera. Il contratto di acquisto prevede una riserva di proprietà. La riserva di proprietà è uno strumento usato spesso da venditori, che vogliono proteggere la loro proprietà fino al pagamento dell’intero prezzo d’acquisto. Soprattutto se l’oggetto di acquisto deve essere pagato a rate, un tale strumento è molto raccomandato, perché il proprietario dell’oggetto di acquisto sarà in grado di recuperare la sua proprietà più facilmente o di eseguire il pagamento rimanente più facilmente di un venditore che non è più il proprietario. Secondo il diritto tedesco, la riserva di proprietà non è vincolata ad alcuna forma, vale a dire che è già valida se le parti contraenti si accordano su tale forma (§ 449 comma 1 BGB). Ma una riserva di proprietà tedesca vale anche in Svizzera?

Se in Svizzera è stata concordata una riserva di proprietà, il presente accordo non sarà valido senza ulteriori indugi. Per evitare che qualcuno crei l’impressione di liquidità attraverso la sua presunta proprietà, deve essere possibile verificare esternamente se, ad esempio, una costosa Porsche è effettivamente di proprietà di questa persona. Qualsiasi riserva di proprietà a favore del venditore deve pertanto essere iscritta nel registro creato appositamente a tale scopo – il registro della riserva di proprietà. Ai sensi dell’art. 715 cpv. 1 CC, l’iscrizione deve essere effettuata nel luogo di residenza dell’acquirente. I terzi possono quindi verificare nel registro se la costosa Porsche appartiene effettivamente o meno a questa persona.

Ciò significa che il venditore tedesco, che non conosce il requisito della forma svizzera, perde il suo diritto di garanzia non appena l’oggetto d’acquisto raggiunge la Svizzera? Non proprio, perché l’art. 102 cpv. 2 IPRG concede al venditore tedesco un periodo di grazia di tre mesi per compensare l’iscrizione della riserva di proprietà nel registro corrispondente. Solo dopo la scadenza del periodo di grazia il venditore non può più invocare con successo la riserva di proprietà. Di fatto, perde la sua proprietà.

In tal caso, il venditore di Porsche potrà reclamare il veicolo o il pagamento del prezzo di acquisto rimanente solo con una deviazione. In questo caso, l’acquirente avrebbe acquisito la proprietà dell’auto senza pagare l’intero prezzo. Se la Porsche viene rivenduta a qualcuno che non è a conoscenza della riserva di proprietà, il venditore non può più reclamarla. Questo perché l’acquisizione in buona fede è protetta dalla legge in Svizzera.

PER LE VOSTRE DOMANDE, SCRIVETE O TELEFONATEMI:

Avv. Dipl.-Jur. Dominique Calcò Labbruzzo

LAW by CALCÒ – Freigutstrasse 8, CH-8002 Zürich

Tel. 078-876 82 43 Mail:<[email protected]

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